Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 514 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può agire, decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude tale formalità. L’Amministrazione non può opporre l’incompetenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo, accertata la mancata ottemperanza, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, pubblicata il 07.07.2023 e notificata il 01.09.2023, passata in giudicato. Con quella pronuncia le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non aveva dato esecuzione al giudicato. La questione arriva quindi davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama un proprio consolidato orientamento su questioni analoghe e decide con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., rilevando la manifesta fondatezza del ricorso.

Il Tribunale accerta la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014 sull’applicabilità della norma al procedimento di ottemperanza, con i necessari adattamenti.

La formula esecutiva non è necessaria, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente nel giudizio di ottemperanza. Quanto alla dedotta incompetenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, il Collegio osserva che l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.

Il ricorso è dunque accolto. Il Ministero deve accreditare le somme in conto carta elettronica del docente, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.

Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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