Carenza di interesse sopravvenuta nel giudizio sugli avvisi per docenti idonei (TAR Emilia-Romagna n. 515 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è dichiarata quando, nelle more del giudizio, la parte ricorrente rappresenta espressamente la cessazione dell’interesse alla decisione, conformemente all’istanza presentata. La declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non richiede valutazioni nel merito delle censure proposte e prescinde da ogni eccezione di inammissibilità o infondatezza del gravame sollevata dall’Amministrazione. La compensazione delle spese di lite costituisce la regola nell’ipotesi in cui l’esito del giudizio non consenta di ravvisare una soccombenza sostanziale.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato, in riassunzione a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato dichiarativa dell’incompetenza del TAR Lazio, una serie di avvisi emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, concernenti le operazioni di assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato. Con tali provvedimenti gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con DD n. 510/2020 risultavano esclusi, per la classe di concorso AD24, dalle procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/25, unitamente al provvedimento ministeriale del 18.10.2024 ed alla nota M.I.M. del 29.4.2024, recante indicazioni operative sul reclutamento dalle graduatorie di merito residue dei concorsi indetti con DD n. 498, 499 e 520 del 2020.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’USR Emilia-Romagna si sono costituiti eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. In prossimità della trattazione di merito, il difensore delle ricorrenti ha depositato una nota con cui rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che l’istanza proveniente da parte ricorrente era idonea a determinare l’esito del giudizio, senza che rilevassero le difese dell’Amministrazione, incentrate sull’inammissibilità e sull’infondatezza del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse è stata valorizzata non già come causa di inammissibilità, ma come evenienza processuale che rende superfluo l’esame del merito delle censure.
Il TAR ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione della controversia. La norma è stata applicata in conformità all’istanza proposta dalla parte ricorrente, la quale aveva rappresentato che gli atti impugnati avevano ormai esaurito i loro effetti o non erano più suscettibili di ledere la posizione giuridica delle istanti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ritenendo che l’epilogo del giudizio, dipeso da una circostanza sopravvenuta e non da una valutazione di merito, giustificasse la deroga al criterio della soccombenza.
La decisione si inserisce nel contenzioso relativo alle procedure di immissione in ruolo del personale docente, caratterizzato da successivi interventi normativi e provvedimentali che hanno spesso determinato la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse nei giudizi instaurati avverso gli atti di ripartizione dei contingenti assunzionali.
Nota della Redazione
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