Travisamento della prova, ricorso rinunciato e abuso del processo (Cass. civ. Sez. II n. 6953 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, e trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto; diversamente, il vizio della lettura del fatto probatorio prospettata da una parte è deducibile ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. Il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. La rinuncia al ricorso consegue alla mancata richiesta di decisione dopo la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con estinzione del giudizio; quando la definizione avvenga in conformità alla proposta trovano applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. e l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
Il Fatto
Nel 2016 un soggetto conveniva in giudizio due altri soggetti, deducendo di aver esercitato insieme al padre, per oltre cinquant’anni, il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto di un terreno, con animus possidendi, anche dopo il decesso del genitore, e chiedeva che fosse accertato l’acquisto della proprietà per usucapione.
I convenuti contestavano il possesso. Il Trib. Siracusa accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Catania, con la sentenza oggetto di ricorso, riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo non provati il possesso uti dominus e l’interversio possessionis. Gli eredi dell’originario attore proponevano ricorso per cassazione; i convenuti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Consigliere delegato ha ritenuto il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato, formulando proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Uno solo dei ricorrenti ha chiesto la decisione con atto del 25 marzo 2024; gli altri non l’hanno chiesta. La Corte rileva che il ricorso si intende rinunciato da questi ultimi, con estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c.
Respinta l’eccezione di giudicato, la Corte rileva che, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità o di una infondatezza prima facie, il principio della ragionevole durata del processo impone di definire il procedimento senza la preventiva integrazione del contraddittorio.
Sui primi quattro motivi, la Corte ricorda le Sezioni Unite n. 5792/2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista sul fatto probatorio e trova rimedio nella revocazione; il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. solo quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso. Nel caso, non vi è stata alcuna svista: le deposizioni sono state valutate, e la censura attinge la valutazione delle risultanze istruttorie.
Sul secondo motivo, in tema di art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053/2014: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La denuncia del 2013 non prova il possesso più che ventennale. Per il resto i motivi si sostanziano in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte richiama Cass. n. 17313/2020: la violazione si configura solo se l’onere della prova è attribuito a un soggetto diverso. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., richiama le Sezioni Unite n. 20867/2020: è inammissibile la doglianza sul diverso convincimento attribuito alle prove; il giudice del merito deve solo indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. n. 16056/2016).
Il quinto motivo, sull’art. 91 c.p.c., è infondato: la Corte d’appello ha correttamente applicato la regola della soccombenza. Applicando l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 28540/2023 sulla valutazione legale tipica dell’abuso del processo. Il ricorso del solo ricorrente è rigettato, con condanna alle spese e ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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