Polizza assicurativa connessa a finanziamento e incompetenza dell’ABF per materia (ABF Collegio di Palermo n. 3583 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a decidere controversie che riguardino la corretta esecuzione di un contratto assicurativo accessorio a un contratto di finanziamento, né l’interpretazione e l’applicazione delle relative clausole. Il riparto di competenza dipende dall’oggetto effettivo della domanda: se il petitum investe la legittimità dell’esecuzione della polizza e non un’operazione o un servizio bancario o finanziario, il ricorso è inammissibile per incompetenza per materia. La circostanza che la polizza sia stata stipulata contestualmente a un finanziamento non è sufficiente a radicare la competenza dell’Arbitro, quando il contratto assicurativo non risulti connesso al finanziamento e copra rischi diversi da quelli del credito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva attivato nel 2016, in occasione della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, una polizza assicurativa per il rischio morte, invalidità permanente e diaria da ricovero, con costo annuo e rinnovo tacito. Nel 2018 e nel 2021 aveva estinto anticipatamente i finanziamenti, accedendo ogni volta a nuovi contratti con nuove polizze.

Il ricorrente ha lamentato di aver solo di recente accertato che la polizza del 2016 era stata rinnovata nel tempo, con addebiti per complessivi € 2.024,00, e ne ha chiesto la restituzione, dolendosi del mancato seguito alla richiesta di disdetta. L’intermediario si è opposto, sostenendo che quella polizza non era vincolata al finanziamento e che, in assenza di una espressa richiesta di estinzione, si era rinnovata di anno in anno; la disdetta sarebbe pervenuta solo il 12/9/2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha rilevato in via preliminare un profilo di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell’Arbitro. Il paragrafo 4 delle Disposizioni ABF riserva all’Arbitro le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari ed esclude le fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. bancario.

La vicenda sottoposta atteneva al recesso da una polizza assicurativa non connessa al finanziamento e relativa alla copertura di rischi diversi da quelli del credito. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento dei Collegi territoriali, secondo cui non sussiste la competenza dell’Arbitro con riferimento alla corretta esecuzione dei contratti accessori a quelli bancari e finanziari, né all’interpretazione e applicazione delle relative clausole.

Nella stessa direzione, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi il cui petitum concernesse l’accertamento della validità di un contratto di assicurazione o implicasse uno scrutinio delle condizioni in esso previste. Nel caso concreto, al Collegio veniva effettivamente richiesto di valutare la legittimità dell’esecuzione del contratto assicurativo: incluso il profilo del rinnovo tacito e della mancata disdetta.

Poiché tale valutazione non rientra nella competenza dell’Arbitro, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La decisione lascia impregiudicata ogni valutazione di merito sulla fondatezza della pretesa restitutoria, che resta affidata alla diversa sede competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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