Credito ai consumatori: onere della prova dell’inadempimento del fornitore nel contratto collegato (ABF Collegio di Milano n. 1238 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito ai consumatori collegati a un contratto di fornitura di beni o servizi, il consumatore che chiede la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies t.u.b. ha l’onere di provare l’inadempimento del fornitore e la sua non scarsa importanza secondo l’art. 1455 cod. civ.. Il collegamento negoziale non si presume per la sola coincidenza tra l’importo finanziato e il prezzo del servizio, né per la successione temporale tra i due contratti, quando il finanziamento sia stato concesso come prestito personale da un intermediario diverso dal fornitore e il modulo SECCI non rechi alcun riferimento al bene o servizio acquistato. Il principio di vicinanza della prova, operando il fornitore nell’ambito del rapporto di consumo ed essendo estraneo al procedimento, non trasferisce sul finanziatore l’onere dimostrativo dell’inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con una società terza, nel settembre 2023, un contratto per l’acquisto di un corso online dedicato alla gestione di un’attività e-commerce, del valore di euro 4.000,00, corrisposto mediante un finanziamento contestuale erogato dall’intermediario. Dolendosi del grave inadempimento del fornitore, il cliente aveva invocato la clausola contrattuale che prevedeva il rimborso integrale del corrispettivo; la comunicazione era rimasta senza esito. Con successiva missiva aveva chiesto all’intermediario la risoluzione del contratto di finanziamento causalmente collegato, ricevendo un rifiuto. Ha quindi adito l’ABF per ottenere la restituzione dell’importo finanziato, oltre alle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l’intermediario ha negato l’esistenza di qualsiasi collegamento contrattuale tra finanziamento e acquisto dei servizi, osservando che nessun riferimento a beni o servizi figurava nel contratto di credito e che l’importo era stato accreditato direttamente al cliente. Il finanziamento sarebbe stato concesso come prestito personale, poi utilizzato dal cliente in piena autonomia per pagare il corrispettivo del servizio. Ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione sull’esistenza del collegamento negoziale. Dalla documentazione emerge che il finanziamento non era stato collocato dal fornitore, ma da un diverso intermediario del credito, e che il prodotto era qualificato come prestito personale, non come prestito finalizzato. Nel modulo SECCI mancava qualsiasi indicazione del bene o servizio acquistato e ogni richiamo al rimedio risolutorio dell’art. 125-quinquies t.u.b.; l’unica finalità indicata era l’acquisto di “accessori casa”, estraneo all’oggetto del contratto di servizi.

Secondo il Collegio, la coincidenza degli importi e la successione temporale tra i due contratti non bastano a fondare il collegamento: esse sono compatibili con la scelta autonoma del cliente di adempiere all’obbligazione verso il fornitore mediante la liquidità ottenuta dal finanziamento. Questo rilievo è già assorbente ai fini del rigetto.

Il Collegio ha comunque verificato la domanda anche nel merito, ipotizzando superato il rilievo sul collegamento. L’art. 125-quinquies t.u.b. richiede che il consumatore abbia previamente messo in mora il fornitore e che l’inadempimento non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. Il primo requisito risulta documentalmente soddisfatto, per quanto la p.e.c. del 3 dicembre 2024 fosse priva di attestazione di avvenuta consegna.

Il secondo requisito, invece, non è stato provato. Il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione del lamentato inadempimento grave, pur essendone onerato. Il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di coordinamento n. 12645/2021, secondo cui il principio di vicinanza della prova va declinato tenendo conto che gli elementi dell’inadempimento attengono al rapporto tra consumatore e fornitore, estranei alla sfera del finanziatore: l’onere di dimostrare l’inadempimento e la sua non scarsa importanza grava quindi sul consumatore, in applicazione dell’art. 2697, comma 1, cod. civ.

Alla luce di questi rilievi il ricorso è stato respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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