Condizione di adempimento e inoperatività della finzione ex art. 1359 c.c. (Cass. civ. Sez. III n. 7200 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condizione c.d. di adempimento, con cui le parti subordinano l’efficacia del contratto all’effettivo pagamento della prestazione dedotta, integra una condizione sospensiva potestativa che non incide sul momento programmatico ma su quello esecutivo del negozio. Ad essa non si applica la finzione di avveramento dell’art. 1359 cod. civ., perché la mancata assunzione della condotta rimessa alla parte non si identifica con l’inadempimento colposo dell’obbligazione ex art. 1218 cod. civ., stante l’attuale improduttività del vincolo obbligatorio. L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto o miste di fatto e di diritto. È inammissibile il motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam, non costituendo essa ratio decidendi. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
Un’Arciconfraternita ottenne dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo con cui si condannava l’Azienda sanitaria locale al pagamento di una somma quale ultima tranche di un più complessivo importo dovuto in forza di una transazione, con cui le parti avevano quantificato l’indennità per l’espropriazione di alcuni terreni. L’Azienda propose opposizione, deducendo di avere già provveduto al pagamento della maggior parte della somma e di avere depositato il residuo presso la tesoreria provinciale.
Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo che la pronuncia della Corte d’appello avesse dichiarato inefficace la transazione, in quanto sospensivamente condizionata al pagamento della somma concordata. La Corte d’appello, in sede di gravame, confermò l’inefficacia della transazione, sul presupposto che l’efficacia fosse subordinata all’integrale pagamento e all’abbandono del giudizio, condizione non avveratasi, richiamando anche l’art. 1974 cod. civ. L’Arciconfraternita propose ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con cui si deduceva la violazione del principio del contraddittorio, per non avere il giudice sottoposto alle parti la questione relativa al mancato avveramento della condizione ex art. 1359 cod. civ., e la violazione della medesima norma. La censura è stata ritenuta infondata: l’obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto o miste, che richiedono prove dal contenuto diverso ovvero una attività assertiva in punto di fatto, e non le questioni di solo diritto, come tale dovendosi qualificare quella in esame.
La Corte ha poi qualificato la pattuizione come condizione di adempimento, nella quale l’efficacia del contratto è subordinata a un evento incerto, ossia all’adempimento inteso come fatto e non come obbligo, e che non incide sul momento programmatico ma su quello esecutivo del negozio.
Rispetto a tale species di condizione, la finzione di avveramento ex art. 1359 cod. civ. non opera: la deduzione in condizione dello stesso oggetto dell’obbligazione, ma non ancora esecutivo, implica che la mancata assunzione della condotta rimessa alla parte non si identifica con l’inadempimento colposo dell’obbligazione contrattuale ex art. 1218 cod. civ., stante l’attuale improduttività del vincolo. Diversamente opinando si sovrapporrebbe il mancato avveramento della condizione potestativa semplice con la violazione del dovere di diligenza nell’esecuzione dell’obbligazione, conformemente al brocardo condicio non est in obligatione.
Quanto all’art. 1974 cod. civ., la Corte ha rilevato che il riferimento è contenuto in una parte della motivazione svolta ad abundantiam, con la conseguenza che il motivo di ricorso che censuri tale argomentazione è inammissibile, non spiegando essa alcuna influenza sul dispositivo.
La Corte ha poi escluso che il giudice di merito avesse applicato l’art. 1974 cod. civ., postulando tale norma che il giudicato sia intervenuto al momento della stipulazione della transazione, circostanza pacificamente esclusa. Il principio applicato è stato quello secondo cui, se tra le parti di un giudizio interviene una transazione senza che alcuna di esse la deduca, e il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di far valere il contenuto dell’accordo transattivo divenuto ormai definitivamente inefficace. Infine, i motivi quarto e quinto, relativi al travisamento della prova e alla motivazione apparente, sono stati dichiarati inammissibile e infondato, ponendosi la motivazione ampiamente sopra il minimo costituzionale.
Nota della Redazione
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