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Fideiussione ereditaria: agli eredi si trasmette la tutela del consumatore (Cass. 8659/2026)

Questione esaminata

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di una donna che aveva prestato una fideiussione omnibus a garanzia dei debiti di una società. Gli eredi avevano eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Biella, invocando il foro del consumatore del luogo della loro residenza. La Cassazione, investita del regolamento di competenza, ha esaminato sia la qualità di consumatore dell’originaria fideiubente, sia la possibilità che il relativo regime di tutela continuasse a operare dopo la sua morte in favore dei successori.

Principio affermato

La qualità di consumatore del fideiussore persona fisica deve essere accertata con riferimento alle parti e alla funzione del contratto di garanzia, senza dipendere automaticamente dalla natura imprenditoriale dell’obbligazione garantita. È consumatore chi presta la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, senza collegamenti funzionali rilevanti con la società garantita. La morte del consumatore non estingue il rapporto di consumo né il relativo regime di tutela: gli eredi che subentrano nella fideiussione possono quindi avvalersi anche del foro previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del Codice del consumo.

Motivazione della Cassazione

L’originaria garante non aveva incarichi amministrativi, partecipazioni societarie o altri collegamenti funzionali con la società garantita. Il fatto che la società fosse partecipata da un figlio e che la fideiussione rispondesse a una finalità familiare non bastava a trasformare l’atto in espressione di un’attività professionale. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la morte del fideiussore non estingue la garanzia: gli eredi subentrano negli stessi obblighi e poteri del defunto. Parallelamente, la morte del consumatore non fa venir meno il rapporto di consumo, che si trasmette impersonalmente a tutti i successori insieme alle relative protezioni. Poiché gli eredi risiedevano a Napoli, la Cassazione ha dichiarato competente il Tribunale di Napoli e ha fissato il termine per la riassunzione del giudizio.

Rilevanza pratica

Nelle azioni promosse contro gli eredi di un fideiussore non è corretto valutarne la tutela consumeristica esclusivamente in base alle attività professionali o alle partecipazioni societarie personali dei successori. Occorre prima stabilire la natura della posizione dell’originario garante. Se questi era consumatore, gli eredi subentrano nel rapporto con il medesimo regime protettivo e il foro territorialmente competente deve essere individuato in base alla loro residenza o domicilio. La decisione è particolarmente rilevante per decreti ingiuntivi fondati su garanzie bancarie che continuano dopo la morte del fideiussore.

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