Polizza rischi professionali nella gara a lotti e insufficienza del massimale (TAR Sicilia n. 1823 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura di affidamento suddivisa in lotti, la clausola della lex specialis che richiede una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore al valore dell’appalto relativo al lotto cui si partecipa non impone la presentazione di una polizza distinta per ciascun lotto. La norma di cui all’art. 83, quinto comma-bis, del decreto legislativo n. 50/2016 esige soltanto che la copertura esista e che, ove la stazione appaltante lo richieda, sia adeguata al valore dell’appalto in caso di aggiudicazione. L’espressione “valore dell’appalto” va interpretata, secondo gli artt. 1362-1371 cod. civ., come valore del singolo lotto, in coerenza con la clausola che parametra l’impegno di adeguamento al lotto aggiudicato. Il criterio della sommatoria dei lotti opera per il solo fatturato globale e specifico, non per la polizza.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata nei lotti 1 e 3 di una procedura per il servizio di igiene urbana articolata in tre lotti, ha impugnato le aggiudicazioni disposte in favore del raggruppamento controinteressato. Con due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e in parte soggettiva, ha dedotto l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicatario sotto plurimi profili, tra cui l’incapienza della copertura assicurativa rispetto al valore complessivo dei lotti, il dimensionamento dell’offerta su dati demografici difformi da quelli della documentazione di gara, la mancata indicazione degli orari di servizio e l’assenza dell’abaco schematico delle migliorie.

La stazione appaltante e le controinteressate hanno resistito, eccependo anche l’inammissibilità dei ricorsi per contraddittorietà delle tesi e proponendo ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente, fondato su presunte gravi irregolarità fiscali e sull’inutilizzabilità del bilancio di riferimento per la comprova del fatturato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei gravami. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità per pretesa contraddittorietà: i ricorsi, avendo a oggetto l’aggiudicazione di lotti diversi, non dovevano essere proposti congiuntamente e la parte può formulare censure alternative e subordinate senza incorrere in abuso del processo.

Sul requisito assicurativo, il Tribunale ha rilevato che l’art. 83, quinto comma-bis, del decreto legislativo n. 50/2016 non contempla una polizza ad hoc per ogni lotto. La copertura può essere unica e utilizzata per diverse procedure; ciò che conta è l’adeguamento del massimale al valore dell’appalto aggiudicato, ove richiesto dalla legge di gara. Il richiamo alla sommatoria dei lotti vale, invece, per il solo fatturato globale e specifico.

Quanto ai dati demografici, la Sezione ha qualificato quelli indicati nell’art. 2 del capitolato come semplici parametri di riferimento, per di più disomogenei nel medesimo documento. Le prescrizioni minime vincolanti sono quelle dell’art. 6 del capitolato, che non contemplano popolazione e utenze, dati strutturalmente fluttuanti. Ne è derivata la conferma della legittimità dell’offerta su tale profilo.

Sugli orari di servizio, l’art. 6 del capitolato non prevedeva alcuna sanzione espulsiva per la loro mancata indicazione, risultando gli orari già determinati dalla documentazione di gara: in difetto, si intendono recepiti quelli della lex specialis. Sull’abaco schematico, la relativa previsione non incideva sulla corrispondenza sostanziale tra invito e offerta e non giustificava l’esclusione; l’abaco, comunque, era stato presentato in forma di schema intelligibile.

Da ultimo, il motivo sul computo delle ore lavorative è stato rinunciato in corso di causa. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, mentre i ricorsi principali sono stati rigettati, con compensazione delle spese di lite per la particolare articolazione della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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