Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17579 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, per effetto dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano un litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci. Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, salva la possibilità di riunione ex art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La nullità va dichiarata con annullamento delle pronunce di merito e rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e di un socio, per IVA, IRAP e IRPEF. Gli atti impositivi si fondavano sulle risultanze di una verifica fiscale che ipotizzava un disegno fraudolento mediante emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
La CTP di Trapani aveva rigettato i ricorsi riuniti; la CTR della Sicilia, in riforma, li aveva accolti, valorizzando un sopravvenuto accordo conciliativo tra l’Ufficio e le società coinvolte e l’esito favorevole del processo penale. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; le controparti resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992: i giudici d’appello avevano deciso senza la partecipazione di un’altra socia, che pure aveva impugnato separatamente gli avvisi a lei notificati, in un giudizio rimasto separato.
La Corte richiama il principio consolidato a partire da Sezioni Unite n. 14815 del 2008, ribadito dalle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 27337 del 2014, Cass. n. 11727 e n. 13737 del 2016, e più di recente Cass. n. 30588 del 2024 e Cass. n. 33260 del 2024. La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario.
Il collegio precisa che, pur non determinando di per sé il simultaneus processus l’accertamento di maggior imponibile IVA autonomamente operato a carico di una società di persone, qualora l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti per IVA e IRAP fondati su elementi anche in parte comuni, il profilo concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo del contraddittorio, attesa l’inscindibilità delle due situazioni, in termini Cass. n. 12236 del 2010, conf. Cass. n. 11240 del 2011, Cass. n. 21340 del 2015 e Cass. n. 16731 del 2016.
Rilevata la violazione in sede di legittimità, si deve disporre anche d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 3678 del 2009). Il giudice di primo grado avrebbe dovuto integrare il contraddittorio o riunire i processi ex art. 29; quello d’appello rimettere la causa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992.
La sola possibilità di evitare la nullità, mediante riunione dei giudizi, è subordinata a condizioni rigorose, indicate da Cass. n. 29843 del 2017 (identità di causa petendi, simultanea proposizione, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni): condizioni che nel caso di specie difettano, perché i giudizi non furono riuniti né trattati insieme. Il primo motivo è quindi accolto, assorbito il secondo, con nullità dell’intero giudizio di merito e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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