Parte civile appellante e poteri del giudice sull’azione civile (Cass. pen. Sez. II n. 7447 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra estinzione del reato per prescrizione e azione civile, la dichiarazione di non doversi procedere pronunciata dal giudice di appello non preclude la decisione sulla domanda risarcitoria quando l’impugnazione sia stata proposta dalla parte civile. In tale ipotesi l’art. 578 cod. proc. pen., che subordina la decisione sugli interessi civili alla precedente affermazione di responsabilità dell’imputato, non trova applicazione, restando riservato alle sole impugnazioni dell’imputato o del pubblico ministero. Alla parte civile l’art. 576 cod. proc. pen. riconosce invece il diritto a una decisione incondizionata sul merito della propria domanda, con conseguente potere del giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sul capo civile anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Il delitto di appropriazione indebita è integrato, sotto il profilo oggettivo, dall’interversione del possesso e, sotto quello soggettivo, dal dolo generico consistente nella consapevolezza di comportarsi uti dominus sulla cosa altrui; non è pertinente il richiamo all’intestazione fiduciaria reale di beni immateriali.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado emessa dal Tribunale per insussistenza del reato di appropriazione indebita, dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e condannava l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in euro 5.000,00 per la componente non patrimoniale e da determinarsi in separata sede per quella patrimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 646 cod. pen., sostenendo che la persona offesa non era proprietaria delle somme oggetto del reato e che la vicenda aveva rilievo esclusivamente civilistico; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. e l’abnormità della sentenza nella parte in cui, dichiarata la prescrizione, ha comunque condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile appellante.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la deduzione, sebbene formalmente proposta come violazione di legge, mira in realtà a riproporre al giudice di legittimità una lettura alternativa delle emergenze processuali, non consentita in sede di legittimità. I giudici di secondo grado hanno valutato la vicenda con motivazione esauriente e priva di manifesta illogicità, fondandosi sul portato dichiarativo della persona offesa, risentita in appello ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e su plurimi riscontri documentali e testimoniali.
Tale compendio dimostrava che la somma era di proprietà esclusiva della persona offesa e che era stata trasferita sul conto cointestato al solo scopo di sottrarla a pretese patrimoniali di terzi. Alla richiesta di restituzione l’imputato non aveva ottemperato, trasferendo la somma su un proprio conto personale. La Corte territoriale ha dunque correttamente ravvisato gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, sia sul piano oggettivo sia sotto il profilo soggettivo.
Il richiamo alla pronuncia di legittimità citata dal ricorrente è giudicato non pertinente, riguardando un’ipotesi diversa: una interposizione non fittizia, bensì reale, con annesso negozio fiduciario di beni immateriali, estranei alla nozione penalistica di cosa mobile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 578 cod. proc. pen. opera unicamente nei casi in cui l’impugnazione sia stata proposta dall’imputato o dal pubblico ministero. Esso non trova applicazione nell’ipotesi in cui appellante sia la parte civile, alla quale l’art. 576 cod. proc. pen. riconosce il diritto a una decisione incondizionata sul merito della propria domanda, attribuendo al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. La Corte richiama la Sezioni Unite n. 25083 del 11.07.2006 e ulteriori precedenti conformi, rilevando che la Corte territoriale vi si è pienamente conformata.
All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso. La richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità è rigettata, non avendo questa fornito alcun contributo difensivo, essendosi limitata a richiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale