Silenzio sul procedimento di VIA e rimborso automatico dei diritti di istruttoria (TAR Puglia n. 1046 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di valutazione di impatto ambientale è illegittimo per inosservanza della scansione temporale dettata dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. La mancata espressione dei pareri delle Autorità coinvolte e il rilascio di pareri negativi non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa. L’atto che rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un evento futuro e incerto è soprassessorio e integra silenzio-inadempimento. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 consegue in via automatica allo sforamento dei termini e va qualificato come forma speciale dell’indennizzo da ritardo, con cognizione del giudice amministrativo nel rito avverso il silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente presenta istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto eolico di quindici aerogeneratori, per una potenza complessiva di 99 MW, comprensivo delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale. La documentazione è pubblicata per la consultazione pubblica e il termine per le osservazioni si chiude il 13 ottobre 2023.
Scaduti i termini procedimentali, la società diffida il Ministero. Il MASE risponde con una nota che, addossando il ritardo all’aggravio di incarichi e funzioni, rileva che «allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA». Il procedimento resta fermo in fase di istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC. La società propone ricorso ex artt. 31 e 117 del c.p.a., chiedendo la condanna a provvedere, l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e, in via subordinata, l’annullamento della nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che l’azione avverso il silenzio accerta la violazione dell’obbligo di provvedere su istanza del privato e prescinde dal carattere discrezionale del provvedimento richiesto, richiamando Cons. Stato, IV, n. 1559/2020 e n. 8810/2019. La nota ministeriale non definisce il procedimento, ma ne perpetua l’inerzia: è quindi soprassessoria, secondo l’indirizzo espresso da C.G.A.R.S. n. 25/2021 e da TAR Molise n. 224/2024.
Il fondamento dell’obbligo si rinviene nell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che detta termini speciali per i progetti compresi nel PNIEC, categoria cui appartiene l’impianto. Il comma 2-bis fissa la sequenza dei centotrenta giorni dalla pubblicazione e dei successivi trenta; il comma 1, ultimo periodo, stabilisce che i pareri mancanti o negativi non impediscono la valutazione; il comma 2-quater disciplina il potere sostitutivo; il comma 7 qualifica i termini come perentori. Quest’ultima qualificazione, precisa il Collegio, opera nei limiti degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e non comporta perdita del potere: residua l’obbligo di provvedere.
La ricostruzione cronologica è sufficiente a fondare la decisione: a fronte dell’istanza e della pubblicazione del settembre 2023, il procedimento è ancora fermo in istruttoria, ben oltre i centotrenta e i trenta giorni. Il Collegio richiama il favor per le fonti rinnovabili e il Regolamento (UE) 2022/2577, nonché il consolidato orientamento di TAR Lazio n. 12670/2024, TAR Puglia, Bari, n. 500/2024 e TAR Puglia, Lecce, n. 588/2024. Dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e assegna al MASE centottanta giorni per le determinazioni finali, senza vincolo di contenuto.
Quanto alla seconda doglianza, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria è conseguenza diretta e automatica dell’inerzia: una volta sforato il termine, il diritto sorge ex lege e con esso l’obbligo di pagamento. Il Collegio lo qualifica come forma speciale dell’indennizzo da ritardo e ne afferma la proponibilità nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013, condannando il Ministero al pagamento di 30.562,08 euro, importo non contestato. La terza doglianza è assorbita.
Nota della Redazione
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