Termine trenta giugno non decadenziale per scatti stipendiali Polizia (TAR Emilia-Romagna n. 1261 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere la cui inottemperanza incide esclusivamente sulla decorrenza del collocamento a riposo, senza determinare la perdita del diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali del 2,5% ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. La disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 riguarda l’applicazione del beneficio alla sola pensione e non al trattamento di fine servizio, per il quale non è previsto alcun obbligo di copertura previdenziale, rimanendo il beneficio a carico della fiscalità generale. L’eccezione di prescrizione, essendo un’eccezione in senso proprio, deve essere sollevata specificando i fatti che ne costituiscono il fondamento, non potendosi limitare a un’individuazione generica.
Il Fatto
Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, collocati in pensione a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo per l’ente previdenziale di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo il beneficio nella base di calcolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Inps. Il primo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, essendo l’ente previdenziale l’unico soggetto obbligato. L’Inps ha invece contestato l’applicabilità del beneficio ai cessati volontariamente, eccependo il mancato rispetto del termine decadenziale del 30 giugno, l’applicabilità della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 e l’intervenuta prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero dell’Interno, richiamando il principio per cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, e ha respinto l’eccezione di prescrizione, genericamente sollevata dall’Inps, per difetto di specificazione dei fatti costitutivi dell’eccezione, ivi compresa la data di decorrenza del termine.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dalla legge n. 232/1990, che attribuisce al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per età, inabilità o morte, nonché a quello che chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti dei 55 anni di età e 35 di servizio, sei scatti del 2,5% calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Quanto alla natura del termine del 30 giugno, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del CGA, sentenza n. 926/2022, e del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019, secondo cui il termine non ha natura decadenziale ma rappresenta un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. La natura non decadenziale si desume dal comma 3 della norma, che collega il rispetto del termine esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento non ragionevolmente giustificabile e non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata.
Il Tribunale ha infine escluso che la disciplina dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 possa ostare al riconoscimento del beneficio, trattandosi di norma che riguarda l’applicazione dei sei scatti alla sola pensione e non al trattamento di fine servizio, per il quale non è previsto alcun obbligo di copertura previdenziale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con obbligo per l’Inps di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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