Improcedibile ricorso su tetti di spesa senza stipula del contratto (TAR Campania n. 20 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula degli accordi di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 determina la sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessario un provvedimento dell’amministrazione. Ne deriva che la struttura sanitaria privata che rifiuti di sottoscrivere il contratto, contestando l’insufficienza del budget assegnatole, si pone volontariamente fuori dal sistema di erogazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale e non è titolare di interesse a ricorrere avverso le delibere regionali di determinazione dei tetti di spesa. Il ricorso proposto è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., poiché la preclusione al ricorso è effetto indiretto dell’operare della clausola di salvaguardia, la cui legittimità è confermata.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica. Con ricorso depositato il 26.03.2025 ha impugnato le delibere con cui la Regione Campania aveva approvato i criteri di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, nonché il nomenclatore tariffario regionale.
Con motivi aggiunti depositati il 16.04.2025 ha impugnato anche la delibera che approvava gli schemi dei contratti con le strutture private accreditate, imponendo la sottoscrizione entro il 30 aprile 2025. Il decreto cautelare n. 790/2025 ha sospeso tale termine, ma l’ordinanza cautelare n. 911/2025 del 6 maggio 2025 ha respinto l’istanza. La ricorrente ha dichiarato di non aver sottoscritto il contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile, come da avviso dato in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a.. La ricorrente ha dichiarato di non aver sottoscritto il contratto, sicché la clausola di salvaguardia non le sarebbe opponibile. Richiama però l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992: in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento istituzionale è sospeso.
Secondo il Collegio la sospensione è conseguenza automatica della mancata stipula, che segue ex lege senza alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte. L’accreditamento è il primo presupposto per erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, e la sua sospensione rende l’operatore temporaneamente inidoneo. La tesi della ricorrente, che richiede l’apertura di un procedimento e l’adozione di un provvedimento, è respinta: contrasta con la lettera della legge e renderebbe la norma superflua, trattandosi di rapporto assimilabile a una concessione di pubblico servizio.
La conclusione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità sulla regola delle “tre A”: il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura privata sorge in presenza di autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi va ravvisata nella stessa legge. La ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere, si è volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore e non è titolare di interesse a contestare il budget assegnatole.
La richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, è respinta per difetto di non manifesta infondatezza: la preclusione al ricorso è effetto indiretto della clausola di salvaguardia e non della sospensione in sé. Il Collegio conferma la legittimità della clausola di salvaguardia, nonostante il contrasto con il C.G.A.R.S., che l’aveva ritenuta nulla per violazione dell’art. 1462 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto e per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, rilevando che l’oggetto della clausola è sufficientemente determinato e che il controllo giurisdizionale non è escluso. La sospensione si è verificata il 7.5.2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.