Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1825 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Incombe sull’Amministrazione, per l’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. Il riconoscimento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato trova fondamento nell’art. 112, comma 3, c.p.a. solo se riferibile al titolo azionato e non già previsto dal titolo stesso, mentre la rivalutazione monetaria non spetta se non prevista dal titolo esecutivo e in mancanza di prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza apposizione di formula esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza: la prima ha dichiarato il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/’20 al 2021/’22 e ha condannato il Ministero all’erogazione; la seconda ha condannato il Ministero all’assegnazione della Carta per l’a.s. 2022/2023, con emissione del buono elettronico e interessi.
La ricorrente chiede l’ottemperanza, la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce formalmente senza contrastare nel merito l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la sussistenza del presupposto processuale: l’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Il ricorso è regolare anche quanto al dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e al disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., risultando la valenza di cosa giudicata dalle attestazioni di cancelleria.
Le sentenze sono state notificate in copia conforme a mezzo p.e.c.: la copia attestata conforme vale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di formula esecutiva. Sussistono i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, per l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito il ricorso è fondato: il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato e non ha provato il fatto estintivo del diritto, onere che grava su di esso per l’art. 2697 cod. civ. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Quanto agli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, essi sono dovuti con esclusivo riferimento alla prima sentenza, a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo, inquadrandosi la domanda nell’art. 112, comma 3, c.p.a. Per la seconda sentenza, invece, gli interessi sono già previsti dal titolo esecutivo, dovendosi escludere ogni duplicazione.
La rivalutazione monetaria non spetta: non è prevista dai titoli esecutivi né può riconoscersi ex art. 112, comma 3, c.p.a., non essendo stata fornita prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., con facoltà di delega, ponendo il compenso e le spese a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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