Porto d’armi: irrilevanti frequentazioni e parentele, rileva la condotta violenta (TAR Umbria n. 144 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’affidabilità ai fini del rilascio del porto d’armi, il mero legame di parentela con un soggetto controindicato non giustifica, di per sé, il diniego, ove non risulti documentato il pericolo di abuso derivante dalle relazioni familiari. Parimenti irrilevanti sono le asserite frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, se non circostanziate né documentate. Rileva invece la condotta personale del richiedente, valutabile anche in termini prognostici: l’esito favorevole di un procedimento penale, pur definito per remissione di querela, non sminuisce la portata oggettiva dei fatti e il loro significato quanto a immaturità e insufficiente capacità di autocontrollo. È dunque legittimo il diniego fondato su un episodio di violenza ingiustificata, potenzialmente pericoloso per l’incolumità altrui, nonché la scelta dell’Amministrazione di attendere, trattandosi di soggetto all’epoca minorenne, un arco temporale più ampio per valutarne la condotta complessiva.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Questura di Perugia il rilascio del porto d’armi per uso venatorio. L’Amministrazione negava il titolo, ravvisando una condizione di inaffidabilità nell’uso delle armi. Il diniego si fondava su tre elementi: un episodio di aggressione a un ciclista, per il quale era stato avviato un procedimento penale poi definito dal Tribunale dei minori con archiviazione a seguito di remissione di querela; la frequentazione di persone gravate da pregiudizi di polizia; la parentela con il nonno materno, pluripregiudicato e ritenuto anch’egli non affidabile in materia di armi.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Umbria, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere sotto vari profili. L’Amministrazione si costituiva e chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di carattere generale sull’affidabilità richiesta al detentore di armi. Il porto d’armi presuppone non solo che il richiedente sia affidabile, ma anche che non sussista il pericolo di abusi riconducibili a soggetti con cui egli intrattiene relazioni familiari o personali.
Su questa base il Tribunale esamina separatamente i tre profili del diniego. Quanto al legame di parentela con il familiare pluripregiudicato, la Corte osserva che il ricorrente ha affermato di non avervi più alcun rapporto da tempo, vivendo con i nonni paterni, e che tale circostanza non è stata confutata dall’Amministrazione. Il mero vincolo familiare, dunque, non basta a sostenere il diniego.
Analogo ragionamento vale per le asserite frequentazioni con soggetti controindicati, che il provvedimento non documenta e non circostanzia in alcun modo: mancano riferimenti di luogo, di tempo e l’indicazione dei soggetti coinvolti.
Assume invece rilievo, secondo il Collegio, l’episodio di aggressione. La ricostruzione offerta dal ricorrente diverge da quella emergente dagli atti depositati dall’Amministrazione. Nella comunicazione di reato dei Carabinieri risultano le dichiarazioni dei due accompagnatori, che riferiscono concordemente come il ricorrente abbia colpito il ciclista con uno schiaffo, dopo essersi fatto accostare. Tali affermazioni non sono state confutate dal ricorrente e sono supportate dalla circostanza delle scuse e dell’offerta della somma in beneficenza, che non troverebbe spiegazione ove i fatti fossero andati come prospettato nel ricorso.
Da qui la conclusione del Tribunale: emerge dagli atti l’intenzionalità del gesto, ingiustificato, violento e, benché privo di conseguenze, potenzialmente pericoloso per la vittima. L’esito del procedimento penale non sminuisce la portata oggettiva dei fatti e il loro significato prognostico, quanto a immaturità e insufficiente capacità di autocontrollo. Trattandosi di soggetto all’epoca minorenne, appare giustificato che la Questura attenda di poter valutare la condotta complessiva in un arco temporale più lungo prima di assentire al rilascio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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