Il giudicato non vincola l’autonomia dell’autorizzazione paesaggistica (TAR Emilia-Romagna n. 1267 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al titolo edilizio legittimante l’intervento urbanistico-edilizio: i due assensi operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici differenti, seppur parzialmente coincidenti. Il giudicato formatosi sull’annullamento del provvedimento di autotutela edilizia copre il dedotto e il deducibile solo con riguardo ai profili edilizi dell’intervento. L’Amministrazione, in sede di valutazione paesaggistica, conserva intatto il potere di qualificare l’intervento e non è vincolata dalla qualificazione operata nel procedimento edilizio. Ne consegue che il giudicato non preclude all’Amministrazione di definire le opere come già eseguite e, pertanto, da assoggettare ad accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, anziché da autorizzare ai sensi dell’art. 146 del medesimo decreto.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto agivano per l’ottemperanza della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 551/2024, che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inefficace e archiviata la SCIA e la relativa domanda di autorizzazione paesaggistica per una variante in corso d’opera. Dopo la sentenza, gli interessati chiedevano la riattivazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il Comune, tuttavia, denegava il rilascio assumendo che le opere in variante erano già state eseguite e che, pertanto, non poteva essere chiesta un’autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, ma un accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. I ricorrenti chiedevano la declaratoria di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento per illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza, sub specie declaratoria di nullità, ritenendola infondata. Richiamando la sentenza ottemperanda, la Sezione ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento, operando i due assensi su piani diversi e a tutela di interessi pubblici differenti. La sentenza n. 551/2024, passata in giudicato, copre il dedotto e il deducibile solo con riguardo ai profili edilizi dell’intervento.

Il Comune, chiamato a pronunciarsi sui profili paesaggistici, conservava intatto il potere di qualificare l’intervento, senza essere vincolato dalla qualificazione operata in ambito edilizio. La sentenza non precludeva all’Amministrazione di definire le opere come non da eseguire ma già eseguite e, quindi, da sanare piuttosto che da autorizzare. La questione relativa all’eventuale cattivo uso del potere, dedotta con il secondo motivo di ricorso, attiene al merito della domanda di annullamento, assoggettata al rito ordinario. Il TAR ha disposto la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di annullamento alla pubblica udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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