Porto d’armi, diniego di rinnovo e fatti penalmente rilevanti (TAR Piemonte n. 1696 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo può essere legittimamente fondato sulla commissione di fatti penalmente rilevanti, anche quando il relativo procedimento penale si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione della querela. Il giudizio di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. postula una condotta irreprensibile e un assoluto equilibrio del richiedente, non essendo necessari né un accertamento di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., la licenza può essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, e la remissione della querela non elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti valutabili dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente presentava istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Il Questore competente la respingeva, rilevando che l’interessato risultava imputato in un procedimento penale per i reati di danneggiamento e minaccia e che tali fatti ostavano alla concessione di autorizzazioni in materia di armi, non consentendo un giudizio positivo sulla condotta e sull’affidabilità dell’istante ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere sotto diversi profili. Sosteneva che gli era stato contestato il solo reato di danneggiamento, risalente al 2016, estraneo alle categorie ostative, che la querela era stata rimessa e che il procedimento si era chiuso con sentenza di non doversi procedere. Contestava la carenza di motivazione sull’attualità dei presupposti e l’assenza di precedenti penali o pregiudizi di polizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Muove dalla ricostruzione del fatto contestato, emergente dal decreto di citazione diretta a giudizio: nel settembre 2016, in concorso con un familiare, l’istante avrebbe minacciato il proprietario di un’autovettura brandendo un bastone e colpendo ripetutamente il veicolo, con ammaccature alle portiere e rottura del cristallo posteriore. Tale condotta, secondo il TAR, giustificava il diniego.

Il Tribunale richiama la disposizione dell’art. 11, commi 2 e 3, T.U.L.P.S., che consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non può provare la sua buona condotta, e l’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., secondo cui la licenza può essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il concetto di affidabilità postula, si legge, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile e di un assoluto equilibrio psicofisico.

Il provvedimento impugnato ha dunque preso atto di circostanze obiettivamente preclusive — il deferimento dell’interessato per il reato di danneggiamento — idonee a inficiare il giudizio di affidabilità. Il Collegio sottolinea, citando il precedente Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2018, che tali condotte sono connotate da particolare disvalore rispetto ai principi della convivenza e alla tutela della pubblica incolumità, rivelando una personalità scarsamente incline al rispetto delle regole sociali.

Quanto alla dedotta remissione della querela, il TAR osserva che essa non può elidere il disvalore delle condotte. Richiama la giurisprudenza secondo cui la remissione della querela e l’archiviazione del procedimento penale non precludono all’autorità amministrativa di valutare la gravità dell’episodio, che resta sul piano storico e fattuale (TAR Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2017, n. 731). Le condotte, peraltro, non risultano smentite dal ricorrente, che si è limitato a dedurne la risalenza nel tempo.

Infine, il Collegio confuta la censura relativa al giudizio prognostico richiamando la giurisprudenza secondo cui i poteri degli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 possono essere esercitati non solo in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi o non dia affidamento di non abusarne; anche episodi di modesto rilievo possono giustificare provvedimenti interdittivi, ove ingenerino il semplice sospetto di possibile abuso per difetto di pieno autocontrollo. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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