Verbalizzazione sintetica e valutazioni concorsuali: legittimo il rigetto (TAR Piemonte n. 1695 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verbalizzazione delle operazioni di una commissione di concorso pubblico può essere sintetica. Non è necessario descrivere minuziosamente ogni accadimento, purché risulti documentata l’attività svolta e il principio di conservazione dei valori giuridici impedisce di ravvisare un vizio di incompletezza dell’atto descrittivo, salvo che specifiche regole procedimentali impongano un contenuto essenziale determinato. La valutazione negativa della prova orale non è sindacabile nel merito e non è contraddittoria rispetto alla positiva valutazione delle prove scritte, quando le materie non coincidono e i punteggi scritti siano di poco superiori alla sufficienza. La riserva di posti al personale interno non attribuisce alcuna pretesa all’idoneità, che richiede il superamento delle prove.

Il Fatto

Il Comune di Torino indiceva un concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente dell’Area Tecnica, uno dei quali riservato al personale interno. Un candidato interno superava le prove scritte ma alla prova orale otteneva 32/60, a fronte del voto minimo di 36/60 previsto dal bando, e non risultava quindi idoneo.

Contro la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale il candidato proponeva ricorso, con domanda di sospensione poi rinunciata all’udienza cautelare. Si costituivano il Comune e i controinteressati, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla verbalizzazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5553 del 2026, il Tribunale ribadisce che il verbale può essere sintetico e che, in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, l’atto deliberativo non è viziato per incompletezza della descrizione delle operazioni, salvo che l’Amministrazione abbia dettato regole puntuali sul contenuto essenziale. Nel caso concreto il verbale dà atto della presenza di commissari e segretari, delle prove formulate, della sospensione per impegni istituzionali del presidente e della ripresa delle attività, risultando quindi adeguato.

Quanto alle asserite condizioni insalubri della sala d’attesa, il Collegio rileva che nessuno dei candidati ne chiese la verbalizzazione e che la documentazione prova la presenza di un locale ampio e aerato, con lavori conclusi il 1° dicembre 2025 e vernici non tossiche. Le doglianze del ricorrente sono giudicate apodittiche.

Il secondo motivo, fondato su una pretesa contraddittorietà tra esito scritto e orale, è respinto: i voti scritti (41/60 e 40/60) erano poco più che sufficienti, le materie della prova orale non coincidevano del tutto e proprio nella prova di inglese il ricorrente conseguiva zero, unico tra i candidati. Il precedente TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2815 del 2025 è ritenuto non pertinente.

Anche la dedotta disparità di trattamento tra le sessioni del 17 e 18 dicembre è esclusa: entrambe si svolsero in tempi omogenei rispetto al numero dei candidati, senza alcuna anomalia rilevante. Il Collegio rigetta infine la censura sulla riserva di posti, che non garantisce alcuna idoneità, e la connessa domanda risarcitoria, mancando un danno ingiusto.

Il ricorso è respinto in ogni domanda, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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