Proprietario incolpevole destinatario della demolizione ma senza demolizione per opere conformi (TAR Piemonte n. 1691 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo è legittimamente emanata, in forma congiunta e non alternativa, nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso, anche quando il proprietario sia mero soggetto incolpevole che abbia concesso il bene in locazione a terzi; gli abusi edilizi integrano infatti illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere da dolo, colpa o buona fede. L’estraneità del proprietario rileva semmai nella fase successiva, impedendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di oggettiva impossibilità di provvedere. La sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. 380/2001 non è invece applicabile quando l’impianto installato rispetti le indicazioni dimensionali e di posizione risultanti dagli elaborati della SCIA a variante del precedente titolo edilizio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area concessa in locazione a un conduttore che vi esercita un’attività di autolavaggio, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto anche a lei la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. Le opere contestate consistevano in un box ad uso deposito, di dimensioni eccedenti i limiti dell’edilizia libera, e in un impianto di lavaggio self service a spazzole con annesso manufatto contenente i quadri elettrici.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, la propria posizione di proprietario incolpevole impossibilitato a ottemperare per mancanza di disponibilità dell’area, e la conformità dell’intervento alla SCIA del 2016, presentata a variante del permesso di costruire del 2003. Il Comune non si è costituito, limitandosi a trasmettere gli atti e segnalando la rimozione del box. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha deciso il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere e sul loro carattere abusivo; per la loro adozione non è pertanto necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Irrilevante è che il Comune l’abbia invece inviata al titolare dell’autolavaggio, poiché il contraddittorio con il soggetto esecutore degli interventi risponde a una scelta discrezionale dell’Amministrazione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso. L’ordinanza può quindi essere emanata anche verso il proprietario che abbia concesso il bene in locazione, gravandolo dell’onere di attivarsi con gli strumenti civilistici per ottenere la rimozione delle opere o rientrare nella disponibilità del bene. Le conseguenze dell’inottemperanza, richiamate nel provvedimento, costituiscono un semplice avvertimento, funzionale a rendere edotto il destinatario.
Il terzo motivo è invece accolto nei limiti indicati. Dagli elaborati della SCIA del 2016 non emerge alcuna precisa indicazione dimensionale del meccanismo di lavaggio, che è solo genericamente raffigurato, trattandosi di apparecchio meccanico le cui specifiche possono variare secondo il produttore. Il progetto indica unicamente la posizione e la superficie complessiva dell’impianto, pacificamente rispettate. Parimenti conforme risulta la collocazione del manufatto dei quadri elettrici, la cui parziale traslazione è marginale e priva di evidenze documentali.
Ne discende che, per le opere tra loro connesse (impianto automatico e relativo manufatto), non è legittima la sanzione demolitoria. Il box ad uso deposito, frattanto rimosso, è manufatto distinto e non funzionalmente collegato, non riconducibile a un unitario intervento di trasformazione. Né l’occupazione parziale di area di terzi rende l’intervento abusivo in senso pubblicistico, essendo stata autorizzata sin dal 2003 e non incidendo su validità dei titoli la sopravvenuta contestazione civilistica. Il ricorso è quindi accolto in parte e l’ordinanza annullata con riferimento all’impianto di lavaggio e al manufatto dei quadri elettrici; spese compensate.
Nota della Redazione
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