Rifiuti interrati e responsabilità del produttore ex art. 192 d.lgs. 152/2006 (TAR Lombardia n. 4015 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che ha prodotto i rifiuti è tenuto, ai sensi dell’art. 192, primo e terzo comma, d.lgs. n. 152/2006, alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, indipendentemente dalla proprietà dell’area. Ai sensi degli artt. 183, lett. h), e 188 d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità del produttore iniziale non viene meno con il mero conferimento dell’incarico a un terzo, ove difetti il conferimento a soggetto autorizzato con rilascio del formulario. L’individuazione del responsabile dell’abbandono può fondarsi su presunzioni semplici, secondo il criterio del più probabile che non, con onere del presunto autore di provare la propria estraneità. È legittima l’ordinanza sindacale che qualifica come rifiuti i materiali di riempimento non conformi, ancorché inseriti in un più ampio procedimento di bonifica.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’attuazione di un piano di intervento integrato per la riqualificazione di un’area industriale dismessa. Nell’ambito dei lavori, la società poi incorporata nella ricorrente realizzò un parcheggio pubblico, collaudato nel 2009 e ceduto al Comune, con riempimento degli scavi di bonifica mediante materiali di risulta.

A seguito di indagini ambientali, il Comune contestò la presenza di rifiuti interrati e superamenti dei valori di soglia. Con ordinanza n. 78 del 15 dicembre 2023, il Sindaco ordinò alla ricorrente la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La società impugnò l’atto innanzi al TAR, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva nota con cui l’Amministrazione comunicava l’esecuzione sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale ribadendo che, alla luce di un precedente passato in giudicato, la ricorrente non può sostenere di aver completato la bonifica. Il certificato di regolare esecuzione e la presa d’atto di ARPA attestano solo la conclusione degli scavi e il collaudo del fondo scavo, non la regolarità ambientale dell’area.

La ricorrente contesta la qualificazione dei riporti come rifiuti, sostenendo che si tratterebbe di passività ambientali da gestire nel procedimento di bonifica. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza: i materiali movimentati e depositati in violazione del piano scavi sono rifiuti, e l’Amministrazione conserva il potere di qualificarli come tali anche quando abbia già ordinato la bonifica.

Sul piano soggettivo, il Collegio chiarisce che l’obbligo ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 grava sull’autore dell’abbandono. In base agli artt. 183 e 188 del medesimo decreto, il produttore iniziale resta responsabile della corretta gestione fintantoché non si liberi nei modi di legge: la responsabilità non cessa con la consegna a un terzo, salvo conferimento a soggetto autorizzato con rilascio del formulario. La ricorrente, che aveva movimentato i terreni, è stata ragionevolmente individuata come produttrice; a nulla rileva l’incarico affidato a una società appaltatrice, né la cessione dell’area al Comune.

Quanto alla prova, il Tribunale ammette il ricorso a presunzioni semplici secondo il criterio del più probabile che non, gravando sull’individuato l’onere di dimostrare la propria estraneità, prova non offerta. Le stratigrafie confermavano che i superamenti erano collocati negli strati riportati a seguito del rinterro.

Respinta, infine, la censura di sviamento di potere, i motivi aggiunti sono rigettati: la nota impugnata costituisce atto a contenuto necessitato, con cui l’Amministrazione ha doverosamente proceduto in via sostitutiva a fronte dell’oggettiva inottemperanza all’ordinanza. Le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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