Porto d’armi, ferimento accidentale in caccia e revoca della licenza (TAR Lombardia n. 336 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti di chi, nel corso di una battuta di caccia, abbia lasciato partire accidentalmente un colpo che abbia provocato il ferimento di una persona. Le valutazioni sull’affidabilità nel corretto uso delle armi sono rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e il sindacato giurisdizionale non è sostitutivo, ma si limita a verificare che la valutazione non sia ictu oculi irrazionale o illogica. Rileva, ai fini della revoca, la mancata adozione di tutti i presidi necessari a prevenire eventi lesivi, a prescindere dall’accertamento della colpa, recessiva rispetto all’esigenza di prevenzione. La remissione della querela e l’estinzione del reato non elidono il giudizio di inaffidabilità ai fini del porto d’armi.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Questura di Brescia istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia. Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione acquisiva dai Carabinieri una segnalazione relativa a un’informativa di reato per lesioni personali aggravate: durante una battuta di caccia l’istante, sparando, aveva colpito un compagno, con amputazione del pollice e prognosi superiore ai quaranta giorni.
Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e un’interruzione dei termini in attesa dell’esito dibattimentale, il ricorrente comunicava la remissione della querela e la sentenza del Giudice di Pace che dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato. Il Questore rigettava comunque l’istanza, revocando il titolo e ritenendo prevalenti le esigenze di incolumità pubblica per il pericolo di abuso delle armi. Il ricorrente impugnava il decreto deducendo difetto di motivazione, illogicità, violazione dell’art. 10 TULPS, sproporzionalità ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza per cui è legittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti di chi, in battuta, abbia lasciato partire accidentalmente un colpo ferendo una persona (T.A.R. Torino, sez. I, 18 luglio 2018, n. 893; T.A.R. Firenze, sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 187; Consiglio di Stato, sez. III, 27 dicembre 2022, n. 11383).
Quanto alle valutazioni discrezionali rimesse alla Questura sull’affidabilità nel corretto uso delle armi, il sindacato giurisdizionale non è sostitutivo ma si limita a verificare che la valutazione non sia ictu oculi irrazionale e illogica, situazione non ravvisabile nel caso di specie.
Il TAR esamina la tesi del ricorrente, secondo cui la causa dell’evento sarebbe stato il terreno ghiacciato e la conseguente caduta. La tesi non convince: dai verbali di sommarie informazioni testimoniali emerge che il ricorrente, dopo aver colpito l’animale, aveva ricaricato il fucile e, rialzandosi dalla posizione di tiro, era scivolato lasciando partirsi il colpo.
Il Collegio sottolinea che, se il ricorrente avesse inserito la sicura al termine della caccia, la caduta non avrebbe provocato lo sparo. Non può quindi dirsi che abbia adottato tutti i presidi necessari a prevenire eventi lesivi: né il corretto posizionamento sul terreno prevedibilmente ghiacciato, né l’apposizione della sicura.
Il Tribunale ritiene non illogico o arbitrario affermare che, a fronte dell’evento dannoso, a prescindere dall’accertamento della colpa (comunque recessiva rispetto all’esigenza di prevenzione), il ricorrente abbia messo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, con possibili conseguenze più gravi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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