Occupazione sine titulo e alternative tra restituzione, acquisizione sanante e accordo (TAR Sicilia n. 2675 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che occupa e utilizza un fondo in forza di un’ordinanza di occupazione d’urgenza, senza che sia mai sopravvenuto un decreto di esproprio né altro titolo idoneo a trasferire la proprietà jure imperii, è tenuta a far cessare l’occupazione sine titolo e ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, inidoneo a fondare l’acquisto della proprietà. Il giudice amministrativo può modulare la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), e comma 4, c.p.a., lasciando all’Amministrazione la scelta tra restituzione previa riduzione in pristino, acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o accordo negoziale. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, ma è soggetto alla prescrizione quinquennale.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un tratto di terreno interessato dai lavori di ampliamento e ammodernamento di una via comunale. Con deliberazione della Giunta Municipale del 17 novembre 2008 il Comune ha approvato il progetto esecutivo, dichiarando la pubblica utilità dell’opera e l’urgenza dei lavori. Con successiva ordinanza n. 5 del 7 maggio 2009 lo stesso Comune ha disposto l’occupazione anticipata temporanea delle aree, sino al 5 maggio 2011.

L’Amministrazione si è immessa nel possesso dei terreni e ha realizzato le opere, ma non ha mai adottato il decreto di espropriazione. La società ha quindi agito per accertare l’illegittimità del procedimento ablatorio, ottenere la restituzione delle aree previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno; in subordine, ha chiesto il ristoro per la perdita della proprietà. Il Comune si è costituito senza contestare il titolo di proprietà e ha rappresentato di avere avviato il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda restitutoria. La nota con cui il Comune ha avviato il procedimento di acquisizione sanante è posteriore alla notifica del ricorso e costituisce un mero atto endoprocedimentale, incapace di operare alcuna traslatio dominii in favore dell’ente. Solo la preesistenza di un valido titolo di acquisto sarebbe stata incompatibile con il petitum immediato del ricorso.

Quanto alla richiesta risarcitoria, il Comune ha invocato l’art. 1227, secondo comma, cod. civ. e l’art. 30, comma 3, c.p.a., sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto evitare il danno chiedendo tempestivamente la restituzione. La tesi è respinta: la condotta dell’Amministrazione è rimasta antigiuridica, e la prudenza del proprietario trova già sanzione nella parziale prescrizione del diritto al ristoro, non nella sua totale estinzione.

Nel merito, non è controverso che, dopo la scadenza dell’occupazione legittima e del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non sia mai sopravvenuto un formale decreto di esproprio né un negozio consensuale. L’opera realizzata è un mero fatto: il trasferimento della proprietà può dipendere solo da un formale atto di acquisizione. Il Comune ha pertanto l’obbligo di restituire i terreni previa demolizione di quanto realizzato, oppure di acquisirli ex art. 42-bis, o di addivenire a un accordo negoziale.

Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale perdita di disponibilità del bene, e integra una presunzione iuris tantum non superata. Esso va liquidato negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, con rivalutazione e interessi, ma nei soli limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, per effetto dell’eccezione di prescrizione.

Il Collegio ordina al Comune di determinarsi tra le opzioni indicate entro centoventi giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Qualora si opti per l’acquisizione sanante, ogni questione sul quantum resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di procedimento espropriativo semplificato a carattere indennitario. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1227 c.c.

Tutte le 495 sentenze sull'art. 1227 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *