Accesso alla valutazione della performance dei colleghi per fini difensivi (TAR Sicilia n. 818 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio, poiché tale apprezzamento compete solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, cioè di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo. Il nesso di strumentalità tra interesse e documentazione va inteso in senso ampio: il documento deve essere mezzo utile per la difesa e non prova diretta della lesione. L’accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, invece, non può essere impiegato come mero surrogato dell’accesso documentale per la tutela di un interesse esclusivamente personale, né per richieste manifestamente onerose o sproporzionate.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Comune di Carini con qualifica di istruttore contabile, dopo essere stata trasferita nel gennaio 2025 e aver ricevuto i punteggi di valutazione per gli anni 2023 e 2024, intendeva impugnare il provvedimento di trasferimento e la valutazione. Per suffragare l’asserita disparità di trattamento, presentava al Comune due istanze di accesso, la prima ai sensi della legge n. 241/1990 e la seconda integrata, chiedendo anche di avvalersi dell’accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Comune accoglieva parzialmente le richieste con la nota del 26 giugno 2025, negando l’ostensione dei provvedimenti di mobilità interna degli ultimi vent’anni riguardanti gli istruttori contabili, e delle schede di valutazione della performance della ricorrente, dei colleghi con pari qualifica e dei dipendenti del Servizio Autonomo Legale. La dipendente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che l’accesso documentale presuppone un interesse giuridicamente rilevante e un rapporto di strumentalità con il documento richiesto, valutato in astratto e senza sindacare la fondatezza della futura domanda giudiziale. L’accesso è garantito anche prima dell’effettivo esercizio dell’azione, ove funzionale a qualunque forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale.

Sul punto richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021: né la P.A. detentrice né il giudice amministrativo possono compiere ex ante valutazioni sull’utilità del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. Nella specie la ricorrente ha comprovato tale collegamento, poiché la documentazione sulla valutazione della performance dei colleghi è strumentale alla contestazione della disparità di trattamento da far valere nel giudizio sul trasferimento. Il diniego, limitatamente al punto 9 dell’istanza di maggio e ai punti 1 e 2 dell’istanza integrativa, è quindi illegittimo.

Diversa è la sorte della richiesta di ostensione dei provvedimenti di mobilità interna degli ultimi vent’anni. La domanda è generica ed esplorativa, priva dell’indicazione degli estremi o degli elementi di individuazione richiesti dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, e preordinata a un controllo diffuso e generalizzato dell’azione amministrativa, inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Quanto all’accesso civico generalizzato, il Collegio ricorda che esso consente a chiunque di acquisire atti ulteriori rispetto a quelli pubblicati, in funzione di controllo diffuso e partecipazione al dibattito pubblico. Il suo presupposto è la vocazione generale dell’istanza, che lo distingue dall’accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi nella sfera del richiedente. Nel caso concreto l’istanza è dichiaratamente finalizzata a un interesse personale, e si configura come surrogato dell’accesso documentale, con finalità egoistica incompatibile con la trasparenza. Inoltre, per la Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, sono respingibili le richieste manifestamente onerose o sproporzionate.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati e il Comune condannato alla consegna degli atti entro trenta giorni. Le spese sono compensate tra le parti costituite e dichiarate non ripetibili verso i controinteressati non costituitisi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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