Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento del decreto ingiuntivo (TAR Calabria n. 425 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’amministrazione destinataria di un titolo esecutivo giudiziale ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione della pretesa creditoria, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’adempimento. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza dei presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a., dichiara l’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato e assegna un termine per l’adempimento, nominando in caso di inerzia un Commissario ad acta. La richiesta di ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è iniqua ove il ritardo sia già presidiato dagli interessi moratori di cui agli artt. 3 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Le spese successivamente funzionali alla soddisfazione del credito sono dovute solo se documentate.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo dell’11 giugno 2024, n. 426, il Tribunale di Catanzaro ha intimato a una azienda sanitaria provinciale il pagamento in favore del ricorrente di una somma complessiva, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il giorno 8 novembre 2024.
Con ricorso notificato l’8 maggio 2025 e depositato il successivo 16 maggio, il creditore ha adito il TAR per l’esecuzione del titolo, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate, la liquidazione dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il pagamento delle spese di registrazione. L’azienda intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sussistenza del titolo esecutivo e dalla mancata costituzione dell’amministrazione. Rileva che l’ente ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato e che non ha dato prova, come era suo onere, dell’avvenuta esecuzione.
L’assenza di qualunque dimostrazione dell’adempimento consente di affermare la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Quanto agli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione, come richiesto nel decreto.
Il Collegio si sofferma poi sull’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ne riconosce l’iniquità, poiché la mora è già presidiata dagli interessi moratori previsti dagli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. Sulle spese successive all’emissione del decreto, la Corte osserva che esse sono dovute in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, ma rileva che non sono state documentate.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’azienda di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già corrisposto, e assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, che provvederà su istanza della parte ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, insieme alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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