Omessa comunicazione del preavviso di rigetto e autorizzazione unica per impianto eolico (TAR Calabria n. 411 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non è sanata dalla prova, offerta in giudizio dall’amministrazione, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. A seguito della modifica dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 ad opera del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, l’eccezione del secondo periodo non si applica più all’atto emanato in violazione dell’art. 10-bis. Nei provvedimenti discrezionali la omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto, presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale dell’omissione. Ne deriva che il potere amministrativo deve considerarsi non esercitato ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore degli impianti di energia da fonte rinnovabile e ha presentato il 10.10.2022 alla Regione Calabria la richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/2003 per un impianto eolico da 24 MW, sito in quattro Comuni. Pochi giorni prima aveva avviato anche il procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. per il medesimo progetto.

Dopo un’articolata interlocuzione procedimentale, comprensiva di richieste di integrazione documentale trasmesse tra il dicembre 2024 e l’aprile 2025, la Regione ha adottato la nota prot. n. 253744 del 15.04.2025, dichiarando l’improcedibilità e disponendo il rigetto dell’istanza per il mancato rispetto delle distanze degli aerogeneratori da unità abitative e centri abitati. La società ha chiesto la riapertura del procedimento con istanza del 27.05.2025, prospettando il rischio di decadenza del preventivo di connessione, e ha quindi impugnato il diniego, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la domanda di annullamento, valutando con valenza assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’ordine di esame dei motivi segue gli assunti dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015: in presenza di un vizio radicale, da cui deriva un potere amministrativo non esercitato, il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa né pronunciarsi su poteri non ancora esplicati.

La radicalità del vizio deriva dalla sopravvenuta modifica dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Prima dell’intervento del d.l. n. 76/2020, per costante orientamento giurisprudenziale l’eccezione del secondo periodo si estendeva anche all’art. 10-bis, con la conseguenza che la sua violazione non comportava l’automatica caducazione dell’atto, salvo un effettivo pregiudizio. Dopo la modifica, in caso di provvedimento discrezionale l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta necessariamente la caducazione, presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale dell’omissione.

Il Collegio confuta la tesi difensiva regionale secondo cui il provvedimento non avrebbe potuto avere diverso contenuto e integrerebbe una determinazione sintetica di improcedibilità. La nuova formulazione configura una riserva procedimentale, che impone l’attivazione del contraddittorio: la sua omissione integra il potere amministrativo non esercitato ex art. 34, comma 2, c.p.a., con impossibilità per il giudice di esprimersi sui profili del tutto omessi dall’amministrazione.

È altresì affermata l’applicabilità dell’art. 10-bis alla fattispecie: l’autorizzazione unica per impianti eolici si connota per l’alto tasso di discrezionalità tecnica e amministrativa, con bilanciamento tra valori contrapposti, e l’atto impugnato costituisce un provvedimento di diniego emanato dopo un’articolata istruttoria. La Regione ha negato il rilascio sulla base di due rilievi, senza consentire alla ricorrente alcuna interlocuzione difensiva.

La domanda risarcitoria è respinta: la natura procedimentale del vizio non consente di inferire la spettanza del bene della vita, necessaria per configurare un illecito aquiliano. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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