Impianti fotovoltaici in area agricola: parametri urbanistici comunali e distanze stradali (TAR Lombardia n. 3640 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 determina il superamento delle sole previsioni urbanistiche locali di azzonamento contrarie all’installazione di impianti FER, ma non esime dal rispetto dei restanti parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico per le zone agricole, quali la superficie coperta e le distanze minime dai confini. L’impianto fotovoltaico a terra, ancorché destinato a produzione a termine con obbligo di ripristino, costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente applicabilità dei predetti parametri. La cabina elettrica di trasformazione funzionale all’impianto, non qualificabile come opera di urbanizzazione primaria, deve rispettare la fascia di rispetto stradale ex art. 26 d.P.R. n. 495/1992, vincolo avente valenza di inedificabilità assoluta.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune di Olgiate Olona una dichiarazione di inizio lavori asseverata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, comprensivo di cabina elettrica di trasformazione. L’amministrazione comunale inibiva i lavori, ritenendo l’intervento in contrasto con i parametri urbanistici previsti dal piano delle regole del PGT per l’ambito E1 — segnatamente la superficie coperta (Rc) pari al 10% della superficie del lotto e la distanza minima di 10 metri dai confini di proprietà — e, limitatamente alla cabina elettrica, con la distanza di 20 metri dal confine stradale prescritta dall’art. 26 d.P.R. n. 495/1992.
L’interessato impugnava il diniego, deducendo che l’area sarebbe ricompresa tra le aree idonee all’installazione di impianti FER e che, pertanto, le previsioni dello strumento urbanistico e le distanze dal confine stradale non troverebbero applicazione. Sosteneva, inoltre, che l’impianto fotovoltaico non costituirebbe una “nuova costruzione” ma un’infrastruttura tecnologica, soggetta alla sola disciplina di cui all’art. 28 delle NTA per la cabina elettrica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, disattendendo in primo luogo la tesi secondo cui la localizzazione in area idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 comporterebbe l’inapplicabilità delle previsioni urbanistiche locali. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800 e 12 settembre 2023, n. 8284), il Collegio ha chiarito che la disciplina statale delle aree idonee determina il superamento delle sole previsioni di azzonamento contrarie, ma non consente di soprassedere alla restante regolamentazione urbanistico-edilizia delle zone agricole. I parametri di cui all’art. 21 delle NTA per l’ambito E1, pertanto, trovano applicazione anche per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Quanto alla natura dell’intervento, il Collegio ha escluso che l’impianto fotovoltaico possa essere qualificato come impianto tecnologico ai sensi dell’allegato W delle NTA, nozione riservata alle opere destinate a garantire l’erogazione di servizi a rete a favore degli insediamenti, e non alla produzione di energia elettrica. L’impianto è stato correttamente inquadrato come infrastruttura produttiva, caratterizzata da stabilità e permanenza ai fini della salvaguardia della destinazione agricola. In tal senso depone la giurisprudenza richiamata, incluse Cass. pen., Sez. III, n. 363 del 2019 e Cass. civ., Sez. trib., n. 6840 del 2024.
Il TAR ha poi disatteso la tesi dell’inapplicabilità dei parametri della superficie coperta e della distanza, rilevando che l’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. n. 380/2001 qualifica come nuova costruzione anche la realizzazione di infrastrutture e impianti che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. Il parametro della superficie coperta, pur formulato con riferimento all’edificazione in muratura, assolve alla funzione di contenere l’occupazione del suolo, esigenza che sussiste anche per le superfici impegnate dai pannelli a terra.
Infine, riguardo alla cabina elettrica, il Collegio ha ritenuto l’art. 28 delle NTA — che consente la costruzione di cabine nelle fasce di rispetto — di stretta interpretazione, riferibile alle sole cabine qualificabili come opere di urbanizzazione primaria, non a quella funzionale all’impianto fotovoltaico. Alla luce del consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 7382 del 2020; n. 1646 del 2024; n. 10315 del 2024), il vincolo della fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dalla natura di volume tecnico di quest’ultima.
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Nota della Redazione
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