Revoca porto d’armi per conflittualità familiare prescinde da condanna penale (TAR Emilia-Romagna n. 804 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere armi, riconoscibile solo a fronte della completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio di inaffidabilità che fonda il divieto di detenzione e la revoca della licenza ha natura cautelare e preventiva e si basa su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. L’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, quali indici rivelatori, fatti ed episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità a responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non risulti irrazionale. La rimessione della querela non elide i fatti materiali posti a base del provvedimento, e l’onere motivazionale è soddisfatto dal riferimento a elementi che rendano non arbitrarie le valutazioni dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, ha impugnato il provvedimento del Prefetto con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, nonché il conseguente decreto del Questore di revoca della licenza.

Il provvedimento prefettizio si fonda su un giudizio di non affidabilità, desunto da una accertata conflittualità con la compagna convivente, degenerata in una aggressione con prognosi certificata in giorni sei. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 del T.u.l.p.s., il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata valutazione dei fatti sopravvenuti favorevoli, tra cui la rimessione della querela, e l’assenza di condanne o di rinvio a giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito i principi consolidati in materia. Il porto d’armi è un’eccezione al divieto generale di detenere armi e presuppone la perfetta sicurezza circa il loro buon uso, così da scongiurare dubbi, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico. I poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali, sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.

Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. I provvedimenti di diniego o revoca hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e possono fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale né un abuso già avvenuto.

Alla luce di tali criteri, il Collegio ha ritenuto le censure infondate. L’Amministrazione ha esercitato i poteri di cui all’art. 39 del T.u.l.p.s. valutando il preoccupante livello di conflittualità e tensione relazionale, degenerato nell’aggressione, con una valutazione immune da profili di irragionevolezza e illogicità.

Quanto alla asserita mancata considerazione delle memorie e dei fatti sopravvenuti, il Collegio ha rilevato che la rimessione della querela non comporta il venire meno dei fatti materiali narrati. L’irrilevanza penale della condotta, nel caso concreto dipesa proprio dalla rimessione, non impedisce di apprezzare gli episodi come indici di inaffidabilità. L’onere motivazionale resta soddisfatto dal riferimento a elementi idonei a escludere l’arbitrarietà della valutazione amministrativa.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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