Tariffe rifiuti: legittima la deroga regionale all’MTR-2 di ARERA (TAR Emilia-Romagna n. 806 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti determinate secondo il MTR-2 di ARERA costituiscono prezzi massimi unitari e non vincolano il soggetto competente alla loro integrale applicazione. In forza dell’art. 2, comma 17, legge n. 481/1995 e del punto 5.6 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, la natura derogabile delle tariffe consente all’ente territorialmente competente di predisporre valori inferiori, anche mediante criteri regionali di calcolo, a condizione che sia assicurato l’equilibrio economico-finanziario della gestione. La disciplina regionale che impone il computo pro-quota dei ricavi diversi dal trattamento a riduzione della tariffa resta pertanto applicabile anche dopo l’entrata in vigore del MTR-2, non realizzandosi una sostituzione ma una integrazione del metodo regolatorio nazionale. Il gestore che lamenti il pregiudizio economico deve fornirne dimostrazione concreta, non essendo sufficiente la deduzione generica del rischio operativo. Il mero richiamo al diverso assetto del servizio idrico integrato è inconferente, poiché i criteri tariffari di ARERA per quel settore non contemplano la facoltà di adottare valori inferiori.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di raccolta e smaltimento integrato dei rifiuti urbani in ambito provinciale ed è proprietaria di due impianti minimi di termovalorizzazione, sottoposti a regolazione tariffaria secondo il MTR-2 approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021. La società ha impugnato la delibera con cui l’agenzia regionale competente ha determinato le tariffe di conferimento agli impianti di smaltimento per il biennio 2024-2025, applicando i criteri regionali della DGR n. 467/2015 in luogo del metodo ARERA.

Secondo la ricorrente, l’agenzia avrebbe disatteso le indicazioni di ARERA, riducendo i costi del servizio a vantaggio dell’utenza finale e incidendo negativamente sull’equilibrio economico-finanziario della gestione, con un pregiudizio quantificato per il solo 2022. Ha quindi dedotto l’incompetenza dell’agenzia, l’erronea applicazione dei criteri regionali in materia di remunerazione del capitale e di sharing dei proventi energetici, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria. Ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento della legittimità del metodo regionale di calcolo, già scrutinato con la sentenza n. 413/2020 dello stesso Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato n. 8682/2024, nonché con le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5158 del 2021 e della Corte costituzionale n. 11/2022. Il nodo centrale è il rapporto tra la regolazione regionale e l’attività regolatoria di ARERA, il cui MTR-2 non ha fatto venir meno l’applicabilità della disciplina regionale, in quanto compatibile con essa.

La compatibilità deriva dal punto 5.6 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, che qualifica le tariffe come prezzi massimi unitari e fa espressamente salva la facoltà del soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati secondo il MTR-2. A ciò si aggiunge l’art. 7.4, che abilita gli organismi competenti a validare, integrare o modificare le informazioni del gestore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti. L’agenzia regionale è pertanto individuata quale Soggetto competente, con conseguente rigetto della censura di incompetenza.

La tesi della ricorrente — secondo cui sarebbe consentito adottare tariffe inferiori ma non criteri di calcolo diversi — non è condivisa. Il punto 5.6 non impone alcun criterio specifico, ponendo il solo limite della coerenza con gli obiettivi programmati. Ne deriva il riconoscimento della natura derogabile delle tariffe ARERA, tanto più invocabile in applicazione di una norma regionale che prevede il principio del pareggio di bilancio.

Il Collegio esclude inoltre che la quarta censura sia fondata: l’agenzia non ha esercitato una scelta discrezionale, ma ha dato attuazione all’art. 16, comma 1, legge regionale n. 23/2011, che imponeva di definire il costo dello smaltimento sulla base dei criteri regionali. Quanto alle censure sulla remunerazione del capitale e sullo sharing dei proventi, la ricorrente ha dedotto solo in via generica il maggiore rischio operativo ed economico-finanziario, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito né la violazione del limite dell’equilibrio della gestione. Il paragone con il servizio idrico integrato è inconferente, poiché i criteri di ARERA per quel settore non contemplano la facoltà di adottare valori inferiori.

Il rigetto delle doglianze comporta il rigetto della domanda risarcitoria, per carenza del presupposto della condotta illecita. Le spese sono compensate tra le parti, in ragione della natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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