Requisito di servizio nel concorso dirigenziale e inquadramento formale (TAR Emilia-Romagna n. 803 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per dirigente ingegnere il requisito dei cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla professionalità messa a concorso si accerta in base all’inquadramento giuridico rivestito dal candidato nell’organizzazione di appartenenza, non alle mansioni di fatto svolte. Le figure del tecnico della prevenzione e dell’ingegnere non sono sovrapponibili, poiché la prima appartiene alle professioni sanitarie e la seconda alle professioni di elevata complessità tecnica. È quindi legittima l’esclusione dal concorso del candidato che, privo di inquadramento ingegneristico, abbia svolto ruoli qualificati come genericamente ingegneristici solo di fatto e prima del conseguimento del titolo abilitante.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Azienda USL di Modena lo ha escluso dalla partecipazione al concorso pubblico per due posti di dirigente ingegnere, unitamente al bando e agli atti conseguenti. L’esclusione è stata motivata dalla mancanza dei requisiti specifici di ammissione, in particolare del requisito del punto c) del bando, che richiedeva cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla professionalità messa a concorso.

Il ricorrente, dipendente dell’Ausl della Romagna come tecnico della prevenzione, ha sostenuto di svolgere dal 2009 attività di tipo ingegneristico e di possedere l’inquadramento di funzionario (ex categoria D). Ha inoltre conseguito la laurea triennale in ingegneria nel 2019 e la laurea magistrale LM-26 nel 2022. Con ordinanza cautelare n. 320 è stato ammesso con riserva alle prove, classificandosi all’ottavo posto della graduatoria finale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha individuato la questione centrale nel possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando. Non è in discussione il titolo di studio di accesso, pacificamente posseduto, quanto il requisito dei cinque anni di servizio corrispondente alla professionalità messa a concorso, ossia alla professionalità di ingegnere.

Il tecnico della prevenzione, figura inserita nelle professioni sanitarie ai sensi del D.M. n. 58/1997 e del D.M. 13 marzo 2018, svolge attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza. Si tratta di profilo diverso da quello dell’ingegnere, cui spettano attività di maggior complessità e di elevata capacità professionale. Le due figure non sono sovrapponibili.

Il Tribunale ha precisato che rileva esclusivamente l’effettivo inquadramento giuridico nell’organigramma dell’Amministrazione di appartenenza, mentre resta irrilevante l’eventuale attività svolta di fatto. Ne consegue che l’aver operato come tecnico della prevenzione per oltre cinque anni non integra il requisito richiesto dal bando.

Il Collegio ha inoltre osservato che il ricorrente non avrebbe potuto svolgere attività corrispondenti alla figura dell’ingegnere prima di ottenere il relativo titolo di laurea, conseguito, come da sua stessa affermazione, solo in data 3.2.2022. Irrilevante è risultata la nota del 20.8.2024 del Direttore dell’Unità Operativa competente, che si limita a un generico riferimento ad attività richiedenti professionalità di profilo ingegneristico, senza attestare cinque anni di servizio effettivo corrispondente.

In conclusione, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese. Il provvedimento di esclusione è risultato immune dalle censure formulate, perché il ricorrente non possedeva i requisiti specifici di partecipazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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