Deferimento al Consiglio dei ministri della procedura di VIA e diniego di tutela cautelare per difetto di periculum (TAR Puglia n. 16 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a., la devoluzione al Consiglio dei ministri della decisione su una procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988, non integra di per sé gli estremi della gravità e irreparabilità del pregiudizio richiesti per la concessione della misura cautelare. L’esito del sub-procedimento attivato dinanzi al massimo organo amministrativo centrale non è infatti attualmente preclusivo di un giudizio favorevole all’interessato circa la compatibilità ambientale del progetto, con conseguente assenza di un danno grave e irreparabile in questa fase. Ove le azioni proposte siano soggette a riti diversi, il giudizio prosegue con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, relativo a un progetto di impianto agrivoltaico. A fronte dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, anche ai fini dell’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’atto di assenso di competenza del Ministero della cultura. Con successivi motivi aggiunti, la società aveva impugnato la nota con cui il MASE aveva comunicato l’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 per la definizione della procedura di VIA, nonché i pareri endoprocedimentali espressi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’istanza cautelare si innestava nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, unitamente ai motivi aggiunti proposti avverso l’atto di rimessione al Consiglio dei ministri della VIA, adottato dal MASE per comporre il dissenso tra Amministrazioni.
Il Collegio ha ribadito che, impregiudicata ogni valutazione in punto di fumus boni iuris sulla legittimità della devoluzione della VIA al massimo organo amministrativo centrale, nella fase cautelare non risultavano favorevolmente apprezzabili i caratteri della gravità e irreparabilità del pregiudizio, difettando sicuri elementi a supporto della pretesa di parte ricorrente.
La Corte ha inoltre osservato che non poteva escludersi che, all’esito del sub-procedimento attivato dinanzi al Consiglio dei ministri, si giungesse a ritenere, con giudizio favorevole alla ricorrente, la compatibilità ambientale del progetto. Tale eventualità, di cui il Collegio ha dato atto anche in sede di discussione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., comportava evidenti ripercussioni anche sotto il profilo dell’interesse alla tutela cautelare.
Da ultimo, il Tribunale ha rilevato la natura ambivalente del ricorso e, essendo le azioni proposte soggette a riti diversi, ha stabilito che il giudizio proseguirà con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a. All’esito, ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.