Inquadramento nel ruolo, giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 992 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’ottemperanza, non è sufficiente che l’Amministrazione inserisca il soggetto interessato nell’elenco dei candidati all’inquadramento nei ruoli, essendo necessario che adotti il provvedimento formale di inquadramento per ritenere integralmente eseguita la sentenza di annullamento. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione all’adozione dell’atto entro un termine perentorio, con l’avviso che, in caso di perdurante inadempimento, si procederà alla nomina di un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’azienda ospedaliera con qualifica dirigenziale, era in comando presso la Regione e, in base all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 25/2025, aveva richiesto l’inquadramento nei ruoli regionali. L’Amministrazione lo aveva escluso dalla procedura sulla base dei requisiti previsti dal PIAO regionale.
A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’esclusione e dei requisiti del PIAO, il ricorrente invitava la Regione a ottemperare, senza successo. Proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ammissione alla procedura e l’esito della relativa domanda. Nelle more del giudizio, la Regione lo inseriva nell’elenco degli inquadramenti e prevedeva la sua assunzione da una certa data, senza però adottare il provvedimento formale, circostanza che imponeva di insistere nelle conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza di cognizione non è stata ancora interamente eseguita, essendo necessaria l’adozione di un provvedimento formale di inquadramento del ricorrente nei ruoli regionali.
Pertanto, il ricorso in ottemperanza merita accoglimento, con la condanna della Regione ad adottare il suddetto provvedimento entro una data specifica, e con l’avviso che, in caso di perdurante inadempimento, su richiesta di parte ricorrente si procederà alla nomina di un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione intimata, con i relativi costi a carico di quest’ultima. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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