Deposito telematico a PEC errata impugnazione inammissibile con temperamento (Cass. pen. Sez. 1 n. 15034 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020 è inammissibile, quand’anche l’indirizzo sia riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla. Il principio subisce un temperamento quando l’atto sia stato inoltrato nei termini di legge alla casella corretta, anche su impulso del personale di cancelleria che lo abbia ricevuto. La declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti di legge può essere pronunciata de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza necessità di udienza camerale.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile, con provvedimento adottato de plano, il reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., perché trasmesso dal difensore a un indirizzo di posta elettronica certificata non dedicato alla ricezione di quel tipo di atti.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo due motivi: la violazione della disciplina del deposito telematico, essendo l’indirizzo utilizzato compreso nell’elenco ministeriale del 9 novembre 2020, e la nullità del provvedimento per essere stato adottato senza udienza camerale. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6565 del 2025: l’impugnazione trasmessa a una PEC non compresa nell’elenco ministeriale è inammissibile, salvo che sia stata inoltrata, nei termini, dalla casella errata a quella corretta. L’inclusione dell’indirizzo nell’elenco generale non basta, perché il recapito deve essere quello specificamente associato all’ufficio destinatario. Nel caso, il reclamo doveva essere inviato alla casella dedicata al Magistrato di sorveglianza, non a quella del Tribunale, sicché la dichiarazione di inammissibilità risulta corretta.

Quanto al secondo motivo, la Corte rammenta che il rito di sorveglianza segue il modello dell’art. 666 cod. proc. pen., che impone l’udienza camerale, ma ammette la deroga del provvedimento de plano per le istanze manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge. Poiché il reclamo mancava di un requisito legale, la declaratoria di inammissibilità non richiedeva accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali, richiamando il precedente Sez. 1 n. 32279 del 2018.

Il ricorso è quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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