Pericolosità sociale e rivalutazione del percorso trattamentale del detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 1441 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza si identifica nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere accertata dal giudice alla luce dei rilievi sulla personalità e sulla capacità criminale del soggetto, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. Accertamento che impone di considerare anche i fatti successivi al reato, tra cui il comportamento durante l’espiazione della pena, risultante dalle relazioni comportamentali. È affetto da vizio di motivazione il provvedimento che, nel valutare l’attuale pericolosità, ometta di considerare, o travisi, la reale dimensione temporale e contenutistica del percorso trattamentale del detenuto, attribuendo valenza recessiva a un giudizio positivo formulato dagli operatori penitenziari su una condotta protrattasi per oltre due anni.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato applicava al condannato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisandone l’attuale pericolosità sulla base dei precedenti penali, della mancanza di un valido domicilio e di lecite fonti di sostentamento e della presenza di precedenti provvedimenti amministrativi di espulsione.

Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’appello, ritenendo recessivo il percorso intramurario, definito come apprezzabile solo in uno stadio “iniziale”. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata valorizzazione della relazione di sintesi dell’operatrice penitenziaria, che attestava l’impegno trattamentale, e contestando l’erronea valutazione circa l’assenza di un valido domicilio, indicato presso il fratello.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ricordato che la pericolosità sociale deve essere valutata non solo in base alla gravità del fatto, ma anche attraverso l’esame dei fatti successivi, come la condotta tenuta durante l’espiazione della pena, desumibile dalle relazioni comportamentali (cfr. Sez. I, n. 8242 del 2018, dep. 2019; Sez. I, n. 24179 del 2010).

Pur avendo formalmente richiamato tale cornice, il giudice di merito non vi si era attenuto, concentrando la propria valutazione esclusivamente sui precedenti penali, l’ultimo dei quali risalente al 2017, e liquidando in modo lapidario il positivo percorso trattamentale.

La censura della Corte si appunta sul travisamento di un dato processualmente acquisito: l’ordinanza impugnata qualificava il percorso come stadio “iniziale”, mentre la relazione di sintesi indicava l’ingresso in istituto in data 30.07.2022, a fronte di un provvedimento del 2025. Tale errore rendeva inadequata la motivazione, poiché un giudizio positivo degli operatori su una condotta protrattasi per oltre due anni assume una pregnanza ben diversa rispetto a un monitoraggio limitato alla fase iniziale della detenzione.

La mancata considerazione, o addirittura il travisamento, di un dato di tale rilevanza ha inficiato la tenuta logica del provvedimento, imponendone l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza, chiamato a rivalutare l’attualità della pericolosità sociale sulla base della reale dimensione temporale del percorso e dei suoi aspetti contenutistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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