Pericolo di fuga nell’estradizione: necessaria la motivazione su elementi concreti (Cass. pen. Sez. 6 n. 3044 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica l’applicazione della misura limitativa della libertà personale può essere inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una reale propensione e possibilità di allontanamento clandestino, con uno stretto legame con la realtà di fatto, e non può essere basata su presunzioni o su valutazioni di ordine generale né su elementi meramente eventuali e ipotetici. L’ordinanza che dispone la misura deve altresì valutare le ragioni per le quali il pericolo di fuga non può essere tutelato con una misura meno afflittiva. È carente la motivazione che desuma il pericolo di fuga dalla sola prospettiva che il soggetto sia ricercato per reati puniti severamente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 07/10/2025, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente in sede di convalida dell’arresto provvisorio disposto nell’ambito di una procedura di estradizione richiesta dall’Albania per procedere nei suoi confronti per i reati di omicidio, occultamento di cadavere e associazione a delinquere.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. per l’omessa esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi, nonché per la mancata valutazione degli elementi difensivi volti a escludere la fondatezza del pericolo di fuga e a dimostrare l’incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente ricordato il costante orientamento di legittimità secondo cui il pericolo di fuga nell’ambito dell’estradizione passiva può essere inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto. Tale pericolo, tuttavia, deve essere fondato su elementi concreti e specifici che rivelino una vera propensione e una reale possibilità di allontanamento clandestino, non potendosi basare su presunzioni o su astratte valutazioni di ordine generale.

La Corte ha richiamato sul punto i precedenti di Sez. 3, n. 23319 del 2016, Sez. 6, n. 28758 del 2008, Sez. 6, n. 1295 del 1994, Sez. 6, n. 13939 del 2005 e Sez. 6, n. 2840 del 2007, tutti convergenti nel richiedere uno stretto legame tra gli elementi addotti e la realtà di fatto.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata risultava del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto fondamentalmente dalla prospettiva che il ricorrente fosse ricercato per reati puniti severamente. Una simile considerazione, ha precisato la Corte, non soddisfa il dovere di specificità imposto dall’art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., non essendo state nemmeno fatte proprie le valutazioni espresse dal giudice dell’ordinanza genetica.

La Corte ha inoltre censurato la mancata valutazione compiuta dal giudice dell’impugnata ordinanza in ordine alle ragioni per le quali il pericolo di fuga non potesse essere tutelato con una misura meno afflittiva. L’accoglimento del ricorso ha determinato l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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