Porto di coltello, tenuità del fatto e motivazione implicita della non occasionalità (Cass. pen. Sez. VII n. 32689 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assenza dei presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita. La valutazione deve ricavarsi dal complesso degli elementi della fattispecie concreta e tener conto degli indici qualificatori dell’art. 133, primo comma, cod. pen., segnatamente delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. In materia di porto abusivo di armi, la presenza di precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato giustificano il diniego della speciale attenuante della lieve entità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, in primo grado, del reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama di otto centimetri. Il fatto è avvenuto di notte, quando l’imputato è stato fermato lontano da casa con il coltello nella tasca dei pantaloncini e senza fornire alcuna spiegazione.

La Corte di appello di Palermo ha accolto solo parzialmente l’appello, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando il giudizio di responsabilità. Ha poi escluso sia la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia la diminuente della lieve entità, valorizzando il contesto dell’azione, le caratteristiche dell’arma e i precedenti penali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso, quando sollecita apprezzamenti di merito, è estraneo al giudizio di legittimità; là dove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, risulta comunque manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il ragionamento della Corte territoriale e chiede una diversa valutazione degli elementi processuali, operazione non consentita in sede di legittimità.

Sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte richiama il proprio consolidato orientamento. L’assenza dei presupposti della causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita, purché riferita agli elementi circostanziali del reato e idonea a ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta. Il parametro è quello degli indici dell’art. 133, primo comma, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile, entità del danno o del pericolo.

La sentenza impugnata resiste a questa verifica. La Corte territoriale ha dato rilievo al contesto dell’azione, alle fattezze del coltello e ai precedenti penali, due dei quali specifici, complessivamente ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. La motivazione richiama precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta.

Quanto alla diminuente della lieve entità, la Corte osserva che la presenza di gravi precedenti penali e il conseguente giudizio negativo sulla personalità dell’imputato costituiscono elementi sufficienti a giustificare il diniego. Il percorso argomentativo della Corte territoriale è coerente e non contraddittorio anche sul punto.

Anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena sono stati motivati in modo non irrazionale, rispettivamente per l’assenza di elementi positivi e per l’inidoneità del beneficio a fungere da monito per un serio ravvedimento. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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