Procura alle liti generica e ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 1906 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto e degli elementi utili all’individuazione della controversia, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Non integra la procura speciale la copia informatica di una procura redatta su foglio analogico separato e notificata in allegato alla PEC unitamente al ricorso nativo digitale, quando il testo della procura sia generico. Il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario solo se la procura è apposta in calce o a margine del ricorso. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per tre anni scolastici, la somma di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previo rilievo d’ufficio in camera di consiglio, dichiara il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. Il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio: secondo la giurisprudenza richiamata, l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio ed esclude l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché la questione rilevata d’ufficio risulta comunque sottoposta al contraddittorio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e notificata in copia informatica in allegato alla PEC. Il testo si limita a delegare il difensore “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti” e non indica né il Tribunale amministrativo presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione.
Richiamando l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il Collegio ribadisce che la procura speciale deve contenere gli elementi identificativi della controversia. L’eccezione, ammessa quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso per incorporazione documentale, non è estensibile all’ipotesi in cui la procura sia su foglio separato: la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Il Collegio prende così distanza dall’orientamento che ammetteva la validità della procura digitalizzata allegata alla PEC, ritenendolo non coerente con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso. Il vizio non è sanabile, perché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è concedibile nemmeno l’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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