Obbligo di concludere la gara entro i termini e silenzio inadempimento (TAR Campania n. 840 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di concludere le procedure di gara nei termini indicati nell’allegato I.3, qualificando il superamento di tali termini come silenzio inadempimento. Nelle procedure aperte da aggiudicare con il criterio del minor prezzo il termine massimo è di cinque mesi dalla pubblicazione del bando, prorogabile di un solo mese per la verifica di anomalia. Il decorso del termine rende doveroso un provvedimento espresso, che valuti anche l’eventuale disciplina sopravvenuta. Una nota meramente soprassessoria, recante una proposta di revoca della gara, non conclude il procedimento e non soddisfa l’interesse del concorrente.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa a una procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale per l’affidamento del servizio di recupero, trasporto e distruzione di carcasse di cinghiali nel territorio provinciale. Dapprima esclusa, viene successivamente riammessa a seguito dell’annullamento della esclusione con sentenza del medesimo Tribunale. Nonostante la produzione di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l’Amministrazione non adotta alcun provvedimento conclusivo.

Con istanza del 16 gennaio 2026 la ricorrente sollecita la conclusione della gara. Formatosi il silenzio, propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta adozione di una nota di riscontro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La nota richiamata dall’Amministrazione è irrilevante: essa ha carattere meramente soprassessorio e si limita a rappresentare il sopravvenire del Regolamento di esecuzione UE 2025/2388, unitamente all’intenzione di proporre la revoca della procedura. Tale atto non manifesta alcuna volontà provvedimentale, ma al più una volontà procedimentale di proposta, e dunque non conclude né definisce la gara.

Neppure la sopravvenienza normativa, invocata quale factum principis impeditivo, basta a soddisfare l’interesse azionato. È necessario un provvedimento che valuti adeguatamente la disciplina sopravvenuta e le sue conseguenze sulla procedura in corso, provvedendo poi nel merito. La stessa proposta degli Uffici al Direttore generale resta un mero atto procedimentale, peraltro depositata oltre i termini del combinato disposto degli artt. 73 e 87, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. L’improcedibilità va quindi esclusa.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023, che sancisce l’obbligo di conclusione delle procedure nei termini dell’allegato I.3 e qualifica il loro superamento come silenzio inadempimento. L’allegato prevede che le procedure aperte aggiudicate con il criterio del minor prezzo si concludano entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando, termine non sospendibile neppure in pendenza di ricorso, salvo provvedimento cautelare, e prorogabile di un mese per la verifica di anomalia.

Poiché la gara de qua è una procedura aperta con criterio del minor prezzo, bandita il 31 marzo 2025, i termini risultano abbondantemente decorsi: la conclusione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 luglio 2025, o al più entro il 31 agosto 2025. Il contenzioso intercorso non rileva, essendo stato definito dal Tribunale con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina all’Amministrazione di provvedere in modo espresso e motivato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è differita, non emergendo ragioni per l’anticipata designazione né indici di pervicace inerzia. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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