Ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2297 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, esegua integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, soddisfacendo pienamente la pretesa del ricorrente. L’avvenuta esecuzione dell’obbligo di erogare la Carta docente, con attribuzione delle somme riconosciute in sede giurisdizionale, integra la piena soddisfazione della pretesa azionata, privando di interesse la prosecuzione del giudizio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, trattandosi di giudizio introdotto a seguito della sua inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica alla Pubblica Amministrazione, quest’ultima era rimasta inerte. La docente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero all’erogazione della Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata in data 4 maggio 2026, la difesa della ricorrente aveva segnalato l’intervenuta erogazione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di quanto riconosciuto alla docente nell’ottemperanda sentenza del Tribunale di Milano. Tale circostanza ha determinato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha precisato che l’istituto della cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da rendere la decisione inutile ai fini della tutela delle parti, dovendosi rilevare l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa della ricorrente per effetto dell’avvenuta esecuzione del comando contenuto nella sentenza ottemperanda. L’Amministrazione, provvedendo all’erogazione, ha infatti integralmente adempiuto l’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e spese generali, disponendo altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente. Le somme sono state attribuite direttamente ai difensori, dichiaratisi antistatari. Il TAR ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.