Silenzio inadempimento improcedibile per sopravvenuto provvedimento di esclusione (TAR Campania n. 1204 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., l’obbligo di provvedere è scandito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio e della condanna dell’Amministrazione occorre che l’inerzia perduri al momento della decisione. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore alla proposizione, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuto nel corso del giudizio. Permane invece l’interesse ex art. 117 c.p.a. se l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio.
Il Fatto
Il ricorrente presentava domanda per il fabbisogno abitativo di edilizia residenziale pubblica nel Comune, ottenendo collocazione in graduatoria definitiva. La Commissione ERP gli contestava la carenza di un requisito di accesso, per la titolarità di un alloggio di proprietà ritenuto adeguato, e l’assenza di documentazione su tre criteri di priorità. Con successiva nota la Commissione lo escludeva dalla graduatoria definitiva regionale.
Avverso quel provvedimento il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, definito con sentenza di accoglimento. L’Amministrazione comunicava il reinserimento nelle graduatorie e il contestuale avvio del procedimento di riesame. Presentate le osservazioni, il Comune restava silente. Il ricorrente agiva quindi ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa ricostruttiva sulle forme di reazione all’inerzia della Pubblica Amministrazione. Fuori dai casi di silenzio assenso e di silenzio rigetto, si configura il silenzio inadempimento, circoscritto alla violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, stigmatizzabile con i rimedi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere entro il termine di legge è scandito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che consacra il tempo a bene di rilievo giuridico e impone all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte. Il decorso del termine non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivo, né preclude la prosecuzione dell’istruttoria: in assenza di decadenza del potere, al termine va attribuita funzione meramente acceleratoria.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, perché si pronuncino la declaratoria d’illegittimità del silenzio e la condanna, occorre che l’inerzia perduri alla data della decisione, non essendo venuto meno l’interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore al ricorso, o improcedibile per sopravvenuta carenza, se intervenuto nel corso del giudizio. L’interesse permane se l’Amministrazione adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non chiude il procedimento ma ne rinvia sine die la definizione.
Calando tali coordinate nella fattispecie, il Collegio rileva che agli atti è versato il provvedimento recante l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso. L’adozione dell’atto declina una sopravvenuta carenza di interesse e tanto basta a fondare la declaratoria di improcedibilità del gravame. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio. Il Collegio conferma l’ammissione al gratuito patrocinio e liquida al difensore, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.p.r. n. 115/2002, la somma di € 400,00, oltre spese generali e accessori.
Nota della Redazione
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