Conversione del rito da ottemperanza a ordinario per difetto di giudicato sostanziale (TAR Abruzzo n. 69 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza postula che il ricorrente sia stato parte sostanziale del giudizio definito dalla sentenza di cui lamenta la mancata esecuzione. Ove la domanda non denunci l’inosservanza del giudicato ma solleciti un accertamento di legittimità dell’azione amministrativa, assumendo la sentenza quale mero parametro, il giudizio deve essere convertito dal rito dell’ottemperanza al rito ordinario, con declaratoria di improcedibilità della domanda ottemperanzale. La conversione non richiede una nuova instaurazione del giudizio, ma la rimessione al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno già assoggettato a vincolo pre-espropriativo scaduto, rientrante nelle c.d. “zone di cessione perequativa degli standard urbanistici” introdotte dalla deliberazione consiliare n. 138/2015, chiedeva al Comune la riqualificazione urbanistica dell’area, ritenendo illegittima la variante perequativa e, conseguentemente, insuscettibile di utilizzazione edilizia la propria proprietà.
Il Comune, con provvedimento del 2025, rigettava l’istanza rilevando che l’istante non aveva assunto la qualità di parte nei ricorsi proposti contro la deliberazione n. 138/2015, sicché la proprietà restava regolata dall’art. 30-bis delle norme tecniche di attuazione. Avverso tale diniego, il proprietario proponeva ricorso nelle forme del giudizio di ottemperanza, deducendo la violazione e/o elusione del giudicato ex art. 21-septies legge n. 241/1990, in via principale, e l’annullamento del provvedimento, in via subordinata.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che la variante era stata dichiarata illegittima sia con la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 675/2021, passata in giudicato, sia con la sentenza n. 433/2022 del medesimo Tribunale, pronunciata in un giudizio cui il ricorrente non aveva preso parte.
Dall’esame delle domande formulate, il Collegio esclude che l’istante possa dolersi della mancata o inesatta esecuzione di un giudicato, non avendo rivestito la qualità di parte sostanziale nel giudizio definito dalla sentenza n. 433/2022. La domanda, pur prendendo a parametro il decisum di quella pronuncia, sollecita in realtà un accertamento di legittimità dell’azione amministrativa successiva alla caducazione della variante.
Ne consegue la necessità di conversione del rito da ottemperanza a ordinario. La domanda di ottemperanza va dichiarata improcedibile, mentre la domanda annullatoria va rimessa al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione, previa conversione del rito. La particolarità del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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