Il giudizio di pericolosità presunto per i reati di cui all’art. 380 c.p.p. legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 13824 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero è presunto dal legislatore per i reati rientranti nel sistema “bipartito” di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Tale sistema include, da un lato, i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. e, dall’altro, specifiche fattispecie qualitativamente individuate. La presunzione non è irragionevole e legittima il diniego di rinnovo, con la sola eccezione dei legami familiari che impongano una ponderazione con la gravità del reato. Il termine di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 è ordinatorio e la mancata traduzione del provvedimento costituisce mera irregolarità se non ha impedito l’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su una condanna per un reato rientrante tra quelli che determinano l’arresto obbligatorio in flagranza. Il provvedimento valorizzava la conseguente pericolosità sociale del richiedente.

Con cinque motivi di ricorso, lo straniero deduceva la falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 per la mancata valutazione complessiva della sua personalità, il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 7 ss. legge n. 241/1990 per il superamento dei termini procedimentali e la mancata traduzione del preavviso di rigetto, nonché il difetto di motivazione e la contrarietà alla Direttiva 2004/38/CE per l’assenza di un giudizio sull’effettiva pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto i motivi infondati, richiamando il quadro normativo dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998. La valutazione di minaccia per l’ordine pubblico è presunta dal legislatore per i delitti inclusi nel sistema biparti dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, attraverso il rinvio all’art. 380 c.p.p. Tale presunzione è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 148/2008, non risultando irragionevole condizionare la permanenza dello straniero alla mancata commissione di reati di non scarso rilievo.

Il Collegio ha escluso l’automaticità del diniego, precisando che l’unica eccezione è costituita, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, dalla sussistenza di legami familiari. In assenza di prova di un nucleo familiare stabile in Italia, non residua alcun margine per ampliare la valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Quanto ai profili procedimentali, il termine di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 ha natura ordinatoria: la sua violazione non determina l’illegittimità dell’atto tardivo né l’esaurimento del potere di provvedere. La mancata traduzione del provvedimento non ne inficia la validità, trattandosi di mera irregolarità quando non abbia impedito allo straniero di impugnare tempestivamente, secondo i principi richiamati da Cons. Stato, III, n. 8369/2023 e n. 7320/2022.

La motivazione del diniego è stata infine ritenuta esaustiva, esponendo le ragioni della valutazione di pericolosità sociale e dell’allarme sociale suscitato dalla condotta. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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