Porto di fucile vietato anche per condotte remote non punibili (TAR Toscana n. 1181 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, i requisiti di buona condotta e di affidabilità richiesti dall’art. 11, comma 2, e art. 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 postulano che il richiedente presenti una condotta specchiata, esente da vicende anche remote nel tempo. Il giudizio di non affidabilità è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e non presuppone necessariamente una condanna penale o l’adozione di misure di pubblica sicurezza. L’assoluzione con formula piena per insussistenza del dolo e la remissione della querela non impediscono la valutazione negativa, quando i fatti storici accertati rivelino inclinazione alla violenza e mancanza di rispetto dei beni e delle regole di civiltà, incompatibili con il possesso e l’uso delle armi. Il carattere risalente degli episodi non ne elide la rilevanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Vice Prefetto Vicario della Provincia di Firenze ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Firenze, che aveva negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il diniego si fondava su due pregressi procedimenti penali: una denuncia per furto in concorso, definita con assoluzione perché il fatto non costituisce reato, e una denuncia per lesioni personali e ingiuria, conclusa con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 27 Cost., oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza, sostenendo che i precedenti non fossero sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità e che l’Amministrazione avesse valorizzato solo fatti risalenti, trascurando la buona condotta serbata negli anni successivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, trattando unitariamente le tre censure per la loro sostanziale analogia. Il Collegio ha esaminato i fatti storici sottesi ai procedimenti penali, ricostruiti attraverso le risultanze istruttorie, e ne ha tratto un giudizio di gravità della condotta idoneo a fondare il diniego.
Quanto al furto in concorso, il Tribunale ha osservato che l’assoluzione era intervenuta per mancanza del dolo di impossessamento, nonostante il ricorrente avesse prelevato oggetti altrui da due vetture gettandoli a terra. La stessa sentenza di assoluzione aveva qualificato il fatto come “stupido e incivile scherzo”. Riguardo alle lesioni, la remissione della querela non ha eliso la rilevanza della condotta materiale accertata, consistita in ingiurie per futili motivi e in percosse con prognosi di dieci giorni.
Secondo il Collegio, tali comportamenti denotano non solo mancanza di senso di responsabilità e di rispetto dei beni altrui, ma soprattutto un’inclinazione alla violenza e la violazione di basilari regole di civiltà, incompatibili con il possesso e l’utilizzo delle armi. Il carattere risalente degli episodi è stato ritenuto irrilevante.
Il TAR ha richiamato il costante orientamento secondo cui i requisiti di buona condotta e affidabilità esigono una condotta specchiata, esente da vicende anche remote, e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. III n. 4334 del 13.09.2017; TAR Toscana n. 78 del 20.06.2020; TAR Toscana n. 958 del 20.10.2023), secondo cui il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in assenza di condanne penali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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