Amianto a bordo, causa di servizio riconosciuta al militare (Cons. Stato n. 5776 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta in un militare imbarcato su unità navali costruite in epoca antecedente al divieto di impiego dell’amianto, il giudice amministrativo può sindacare i pareri del Comitato di verifica quando essi, pur ammettendo che la patologia sia scientificamente riconducibile all’asbesto, ne escludano apoditticamente la presenza nella vita lavorativa del militare. Provata l’esposizione, anche ambientale, all’amianto durante il servizio, il nesso causale con la malattia tumorale va riconosciuto secondo il criterio del più probabile che non, anche in via concausale, indipendentemente dall’entità della dose assorbita e dalla specifica mansione svolta.
Il Fatto
La vedova di un luogotenente della Guardia di finanza impugnava davanti al TAR Lazio la determina con cui il Centro Informatico Amministrativo Nazionale respingeva la domanda di dipendenza dal servizio dell’infermità causa del decesso del militare, unitamente ai presupposti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il ricorso veniva rigettato, sul rilievo della mancata prova dello svolgimento di attività in ambienti contaminati da sostanze cancerogene e della riconducibilità della patologia a tale attività.
L’appellante censurava la decisione per l’omesso rilievo della documentazione tecnica prodotta, diretta a dimostrare la presenza di amianto negli elementi strutturali delle unità navali sulle quali il coniuge aveva prestato servizio, e per la mancata considerazione delle mansioni di nocchiere, che comportavano permanenza nei locali motore e nelle sentine.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il costante orientamento secondo cui il sindacato sui pareri del Comitato è ammesso in presenza di vizi logici, irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze di fatto. Nel caso concreto, i pareri avevano riconosciuto che il microcitoma polmonare è sensibile, tra gli altri agenti cancerogeni, all’asbesto, salvo poi escluderne la presenza nella vita lavorativa del militare.
Tale esclusione risulta smentita dalla verificazione disposta in appello, il cui esito, ritenuto pienamente attendibile, conferma che le unità navali su cui il militare fu imbarcato, costruite tra gli anni Cinquanta e Settanta, impiegavano amianto nella protezione antincendio e nella coibentazione termica. Le eccezioni tecniche sollevate dall’amministrazione nella memoria conclusiva sono state disattese, perché tardive e comunque sfornite di prova.
Quanto alle mansioni, la ricostruzione dell’appellante è ritenuta verosimile: il nocchiere era addetto al governo del timone, alle manovre, alla manutenzione dell’opera morta e al controllo dei sistemi antincendio, con permanenza sottocoperta nei locali di maggiore presenza di amianto, con conseguente esposizione qualificata. A conferma, la Sezione richiama il Registro Nazionale dei Mesoteliomi 2018, che attesta l’esposizione diretta dei marinai di coperta e quella ambientale di tutto il personale di bordo.
Richiamata l’Adunanza plenaria n. 12 del 7 ottobre 2025 in tema di riparto dell’onere della prova, il Collegio afferma che, provata l’esposizione all’amianto, questa rileva causalmente a prescindere dalla dose assorbita, senza che l’amministrazione abbia offerto una spiegazione alternativa del nesso eziologico. L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e gli atti impugnati annullati, con condanna alle spese del doppio grado e di verificazione.
Nota della Redazione
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