Porto di fucile, conflittualità di vicinato e giudizio di affidabilità (TAR Basilicata n. 389 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di pubblica sicurezza adottati ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931 non presuppongono un concreto e accertato abuso nella tenuta delle armi. È sufficiente che il soggetto non dia affidamento sulla possibilità di non abusarne, secondo il prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti. L’Amministrazione esercita in materia un’ampia discrezionalità, finalizzata a prevenire i delitti resi possibili dalla disponibilità di armi in capo a soggetti non pienamente affidabili. Le situazioni di conflittualità di vicinato costituiscono evenienza tipica idonea a fondare il giudizio negativo di affidabilità. Il carattere risalente dei fatti non elide il diniego, in assenza di evidenza che la situazione sia successivamente mutata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui la Questura di Potenza ha rigettato la propria istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, rilasciata ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S. L’Amministrazione ha desunto un profilo di inaffidabilità dalla conflittualità insorta tra il ricorrente, la moglie e un vicino, originata dalle immissioni acustiche provenienti dal bar di quest’ultimo, contiguo alla loro abitazione.
Il ricorrente contesta l’irrilevanza degli elementi posti a base del diniego e, in subordine, il difetto di motivazione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4 dell’8.01.2025. La causa giunge alla decisione di merito all’udienza pubblica del 25.06.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 3502 dell’11.06.2018. I provvedimenti di pubblica sicurezza fondati sull’art. 43 del T.U.L.P.S. non implicano un abuso concretamente accertato nella tenuta delle armi. È sufficiente che il soggetto non dia affidamento sulla possibilità di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti.
Il compito dell’Amministrazione, da esercitare con ampia discrezionalità, è quello di prevenire i delitti che potrebbero trovare occasione nella disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. In questa prospettiva, il Collegio richiama TAR Aosta n. 3 del 12.01.2016, TAR Toscana n. 247 dell’8.02.2018 e TAR Basilicata n. 411 del 24.06.2020, che individuano nella conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato un caso tipico di intervento.
Nel caso concreto, il provvedimento si fonda su acclaramenti fattuali puntualmente richiamati. Il ricorrente ha riferito ai Carabinieri di non riuscire a dormire a causa delle immissioni acustiche e di aver fatto ricorso a cure mediche per tachicardia e rialzo pressorio. La moglie, in un successivo intervento dei militari, ha prospettato, con tono definito minaccioso, che al persistere della problematica avrebbe risolto la situazione a propri modi. In altra occasione il ricorrente, la moglie e il fratello di questa hanno lamentato musica ad alto volume e schiamazzi provenienti dal bar, con conseguente stato di malessere psicofisico.
Si tratta di circostanze plurime e convergenti, dalle quali possono desumersi, con sufficiente grado di verosimiglianza, profili di effettiva e grave conflittualità intersoggettiva con il vicino. Il giudizio prognostico sfavorevole si innesta su considerazioni probabilistiche assistite da adeguata persuasività, in coerenza con l’ottica precauzionale che ispira la misura. Non rileva il carattere risalente degli accadimenti, poiché non vi è evidenza che la situazione di fatto si sia successivamente modificata, così da elidere o attenuare il timore di abuso delle armi.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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