Regolarità fiscale e soglia de minimis nella trattativa privata dei monopoli (TAR Basilicata n. 390 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione a trattativa privata di rivendita di generi di monopolio, il requisito della regolarità fiscale deve sussistere alla data di presentazione della domanda e la sua verifica va operata con riferimento a tale momento. La sussistenza di una morosità verso l’Erario di importo superiore alla soglia de minimis determina la carenza del requisito e integra infedeltà dichiarativa, rilevante ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000. L’eventuale annullamento del titolo sottostante, sopravvenuto alla domanda, non retroagisce ai fini valutativi del requisito, salvo prova certa della riferibilità del titolo annullato alla specifica cartella esattoriale. L’onere di tale dimostrazione grava sull’istante secondo i principi generali. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la sussistenza di un motivo ostativo autonomamente sufficiente consente di prescindere dall’esame delle censure relative agli ulteriori motivi.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’assegnazione a trattativa privata, mediante subentro ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1293/1957, di una rivendita di monopoli già oggetto di revoca in danno dell’originaria titolare, disposta ai sensi dell’art. 34 della legge n. 1293/1957 per sopravvenuta indisponibilità del locale. Il provvedimento di revoca era stato confermato da una decisione del medesimo TAR.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza per due ragioni autonome: l’inidoneità del locale prefabbricato candidato e la carenza del requisito di regolarità fiscale, emergendo a carico dell’istante, alla data della domanda, una esposizione debitoria di importo superiore alla soglia de minimis. La ricorrente ha impugnato il diniego, contestando entrambi i profili e deducendo, sul versante fiscale, che il titolo sottostante una delle cartelle sarebbe stato annullato da una pronuncia del giudice ordinario e che era stata presentata istanza di rateizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dal requisito della regolarità fiscale. L’estratto dell’Agenzia Entrate e Riscossione, richiamato in atti, attesta a carico della ricorrente e alla data del 03.06.2024 una morosità verso l’Erario di importo superiore al limite previsto dal combinato disposto dell’art. 80, comma 4, del codice degli appalti e dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Da qui la carenza del requisito prescritto.
Sul versante delle contestazioni, il TAR ha rilevato che spettava alla ricorrente dimostrare che il provvedimento ingiuntivo annullato dal giudice ordinario fosse effettivamente quello riferibile alla cartella esattoriale gravante, circostanza decisiva rimasta indimostrata. Il Collegio ha inoltre osservato che tale pronuncia è intervenuta in data successiva alla dichiarazione di insussistenza di morosità, resa dalla ricorrente il 03.06.2024 nel contesto della domanda, con conseguente irrilevanza ai fini della valutazione di infedeltà dichiarativa.
Quanto all’istanza di rateizzazione, il TAR l’ha considerata indimostrata, non risultando alcuna evidenza in atti e attestando l’estratto ben altro. In ogni caso, il Collegio ha aggiunto che, anche a voler neutralizzare il debito afferente alla singola cartella, la residua esposizione debitoria resterebbe superiore alla soglia de minimis, con identiche conseguenze in punto di infedeltà dichiarativa e di mancato riscontro del requisito.
Da ultimo, il Collegio ha qualificato il provvedimento come plurimotivato, fondato su due ragioni ostative autonome e sussistenti. La sufficienza del motivo fiscale ha reso superfluo l’esame delle censure sull’inidoneità del locale, in quanto ininfluenti ai fini dell’esito del giudizio. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.