Procura alle liti non speciale e ricorso inammissibile nel processo telematico (TAR Basilicata n. 388 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti rilasciata su foglio separato deve contenere i requisiti di specialità prescritti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., con l’indicazione dell’oggetto del ricorso, della parte resistente e dell’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La fictio iuris dell’art. 8, comma 3, d.P.C.S. del 22 maggio 2020, che considera la procura apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è depositata con modalità telematiche unitamente ad esso, non può valere a sanare i vizi della procura medesima. La carenza dei requisiti di specialità rende il ricorso inammissibile, non essendo configurabile una rinnovazione della procura in epoca successiva alla proposizione del ricorso, trattandosi di vizio che attiene alla stessa esistenza dello ius postulandi. Non ricorre l’errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm. quando non sussista obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto.
Il Fatto
Un Condominio e un soggetto fisico hanno impugnato, davanti al TAR Basilicata, l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Potenza al funzionamento di una struttura di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, unitamente al parere igienico-sanitario dell’ASP e a una successiva comunicazione comunale. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia di eventuali contratti stipulati nelle more e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
Con ordinanza n. 1 del 2025, pubblicata il 9 gennaio 2025, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, rilevando d’ufficio l’irritualità delle procure, rilasciate su foglio separato e prive dei requisiti di specialità. Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per la carenza, nella procura a corredo del ricorso, dei prescritti requisiti di specialità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. La procura, conferita su foglio separato, ometteva l’oggetto del ricorso, la parte resistente e l’autorità davanti alla quale il ricorso andava proposto, risultando così inidonea a radicare lo ius postulandi del difensore.
Il Tribunale ha escluso che a diversa conclusione possa condurre l’art. 8, comma 3, d.P.C.S. del 22 maggio 2020. La norma opera una fictio iuris per parificare, nel processo telematico, il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce. Tale fictio non può però sanare i vizi della procura: la procura speciale rilasciata su foglio separato deve necessariamente indicare la specifica controversia cui si riferisce, e non può supplirvi la circostanza che il documento informatico sia considerato dalle norme tecniche come apposto in calce.
Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’inammissibilità non sia superata dalle dichiarazioni del 10 gennaio 2025, con cui i ricorrenti hanno sostenuto che le originarie procure erano state conferite per la proposizione del presente giudizio. In tal modo si è di fatto addivenuti al deposito di nuove procure speciali in epoca successiva alla proposizione del ricorso, evenienza non ammessa.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ribadito che la procura speciale deve esistere prima del ricorso. La previsione di inammissibilità collegata alla proposizione del ricorso comporta che il requisito debba sussistere al momento di detta proposizione e impedisce la configurabilità di un potere di rinnovazione, che concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità. È stata altresì esclusa l’invocata errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm., che presuppone un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non ravvisabili nella specie. Il rilievo officioso della questione e la definizione in rito hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.