Porto di fucile: la custodia negligente fonda il diniego di rinnovo (TAR Campania n. 1151 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi, subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell’affidabilità del richiedente, orientata in chiave prospettica alla sicurezza e all’ordine pubblico. Ai fini del diniego di rinnovo è sufficiente che emerga, anche per indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa la corretta vigilanza sull’arma detenuta. La negligenza nella custodia integra di per sé un sintomo di inaffidabilità, non essendo necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale né un accertato abuso delle armi. Un solo accadimento, circostanziato e comprovato, può sorreggere il giudizio di inaffidabilità e il conseguente diniego di rinnovo. Il precedente rilascio o rinnovo del titolo non genera alcuna aspettativa, poiché l’Amministrazione esprime ogni volta una valutazione attuale degli interessi coinvolti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava istanza di rinnovo. Con decreto del Questore di Salerno non è stata accolta l’istanza, sul rilievo del comportamento tenuto in occasione del furto dell’arma: il fucile, scarico e custodito nella propria custodia, era stato lasciato all’interno dell’autovettura parcheggiata nel cortile dell’officina presso cui il ricorrente lavora, dove veniva sottratto da terzi dopo il taglio della cappottina in plastica del veicolo.
Il ricorrente impugnava il diniego, insieme alla nota informativa del Commissariato, alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e al verbale di ritiro delle armi e delle munizioni, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti. L’istanza cautelare era respinta. Resistevano il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo e la Questura di Salerno, il Ministero della Difesa e la Stazione dei Carabinieri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura non assoluta del porto d’armi, qualificato come deroga al divieto generale di detenzione, e dalla lata discrezionalità amministrativa in materia. Richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’autorizzazione presuppone specifiche ragioni e l’esclusione di rischi, anche potenziali, per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Viene in rilievo la disciplina dell’art. 38 T.U.L.P.S. e, soprattutto, l’obbligo di diligente custodia delle armi, che l’ordinamento impone a chi le detiene. La Corte richiama il principio per cui il titolare deve adottare misure atte a garantirne l’utilizzo esclusivo e a impedire che altri possano apprenderle, con obbligo tanto più rigoroso per chi sia titolare di porto d’arma, perché la facoltà di circolare armato aumenta il rischio di sottrazione.
La valutazione del Questore non si discosta da queste coordinate. L’istruttoria, basata su atti di polizia giudiziaria facente pubblica fede e non smentiti nel loro accadimento storico, ha apprezzato quale negligenza sintomatica della carenza di affidabilità l’aver lasciato l’arma in un veicolo con cappottina in plastica, in un’officina priva di videosorveglianza. Non scrimina il fatto che l’auto fosse chiusa a chiave in una proprietà privata, poiché ciò che rileva è l’assenza di puntuale diligenza idonea a evitare che soggetti non autorizzati entrino in possesso dell’arma. Né la pregressa condotta irreprensibile esclude un giudizio di inaffidabilità attuale: anche un solo accadimento, circostanziato e comprovato, può sorreggerlo.
Quanto ai precedenti rinnovi, il Collegio osserva che la titolarità del porto d’armi non crea alcuna aspettativa, perché ogni istanza impone una valutazione attuale e il diniego non richiede un accertato abuso, bastando il motivato convincimento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Irrilevante, infine, che il provvedimento sia stato adottato in sede di rinnovo e non subito dopo il furto. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la controvertibilità della vicenda.
Nota della Redazione
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