Il diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza può fondarsi anche sulla contiguità familiare con soggetti legati al radicalismo (TAR Lazio n. 13979 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità e sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale. Quando il diniego si fonda su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata, mediante formule sintetiche che richiamino per relationem il contenuto di atti riservati, la cui ostensione può avvenire solo in giudizio con le cautele previste. La valutazione prognostica di pericolosità può fondarsi su elementi indiziari, quali la contiguità o la vicinanza ideale a movimenti estremistici, anche senza condanne o precedenti penali, e può legittimamente valorizzare il rapporto di parentela o coniugale con soggetto risultato contiguo al radicalismo islamico, senza che la cessazione della convivenza assuma carattere dirimente.
Il Fatto
I ricorrenti – cinque familiari, tra cui i figli e la moglie di un uomo – hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti con cui il Ministero dell’Interno ha respinto le loro domande di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
I provvedimenti erano motivati con l’esistenza, a carico del congiunto, di elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. I ricorrenti hanno dedotto l’insufficienza motivazionale dei dinieghi, la mancata valutazione della loro integrazione socio-economica e la loro fedina penale incensurata, oltre alla circostanza – dedotta dai figli – di non convivere più con il padre.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione, rammentando che la concessione della cittadinanza costituisce atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e alla verifica dello status illesae dignitatis del richiedente. La valutazione dell’Amministrazione è stata ritenuta sindacabile solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, senza estendersi al merito.
Quanto al vizio di motivazione, il Collegio ha richiamato il principio per cui, in materia di sicurezza della Repubblica – interesse di rango superiore, espressivo dell’art. 52 della Costituzione – l’obbligo esplicativo può essere assolto in forma attenuata. La Corte ha ritenuto legittimo il richiamo ob relationem al contenuto di atti classificati, quando una più ampia disclosure potrebbe compromettere attività di intelligence e la tutela delle fonti informative, ferma restando l’ostensione in giudizio con le cautele previste, avvenuta nella specie.
Nel merito, il TAR ha accertato che gli elementi ostativi erano emersi dall’attività informativa degli organismi di sicurezza, dai quali risultava che il congiunto dei ricorrenti era stato contiguo a contesti collegati all’ambiente dei veterani del conflitto nella ex-Jugoslavia e, segnatamente, alla militanza nel Battaglione dei Mujaheddin operante in Bosnia-Erzegovina, nonché emerso nel 2018 in ambito investigativo relativo al radicalismo islamico. Tali elementi, ha concluso il giudice, sono idonei a giustificare i dinieghi in un’ottica di prevenzione, fondata su una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, che non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Infine, la Corte ha disatteso l’eccezione relativa alla cessata convivenza dei figli con il padre, rilevando che la logica eminentemente preventiva e precauzionale del diniego consente di valorizzare il legame familiare con un soggetto contiguo al radicalismo, anche a prescindere dalla convivenza. La sentenza ha quindi respinto i ricorsi, compensando integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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