Cessata la materia del contendere per esecuzione del bonus carta docenti (TAR Piemonte n. 1353 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza promossi per l’esecuzione di sentenze del giudice del lavoro che riconoscono al personale docente il beneficio economico della cosiddetta carta docenti, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessata materia del contendere. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, ma sono liquidate tenendo conto dell’intervenuta ottemperanza, dell’identità e semplicità delle questioni e della riunione in fase decisoria. La distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario opera soltanto su domanda del procuratore interessato e non è rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Due docenti hanno adito il TAR Piemonte, in sede di ottemperanza, per ottenere l’esecuzione di sentenze del giudice del lavoro che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico della carta docenti per più anni scolastici e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione degli importi corrispondenti, oltre interessi legali.
Instaurati i giudizi, il Ministero si è costituito. Nel corso del procedimento le parti hanno dato atto che le decisioni del giudice ordinario erano state eseguite. I ricorsi, per connessione, sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disposto la riunione dei ricorsi, ravvisando la medesimezza delle questioni, l’identità dei difensori e dell’esito, oltre alla rilevanza della connessione impropria nell’ambito dei giudizi di ottemperanza.
Nel merito, i ricorrenti avevano agito per l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro che avevano riconosciuto la spettanza dell’emolumento. Poiché le parti hanno dato atto che tutte le decisioni del giudice ordinario erano state eseguite, è venuto meno l’interesse alla pronuncia di ottemperanza: va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere in relazione a tutti i ricorsi.
Quanto alle spese riconosciute dalle sentenze con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, il Collegio precisa che, in mancanza di domanda del procuratore interessato, le stesse esulano dal perimetro del presente giudizio. La statuizione non è quindi estensibile d’ufficio.
Sulle spese di lite, il Collegio applica il criterio della soccombenza, ma liquida gli importi tenendo conto dell’intervenuta ottemperanza, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, dell’identità e semplicità delle questioni e della riunione in fase decisoria.
Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero nel dare integrale esecuzione al giudicato civile non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un più ampio contesto divenuto seriale, con plurime condanne a carico dell’Erario per il mancato riconoscimento della carta docenti e, più in generale, per errata applicazione di istituti lavoristici al personale dipendente. Su tali condanne, rimaste inottemperate, maturano interessi, penalità e spese. Il Collegio dispone perciò la trasmissione di copia della pronuncia alla Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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