Obbligo del Comune di completare il procedimento sanzionatorio dopo l’ordine di ripristino (TAR Molise n. 131 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2 e 21-quater della legge n. 241/1990, l’obbligo dell’amministrazione comunale di esercitare i poteri di vigilanza edilizia e di repressione degli abusi non si esaurisce con l’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino, ma impone di portare a integrale compimento il procedimento sanzionatorio, accertando l’ottemperanza e adottando gli atti conseguenziali in caso di inottemperanza. Il proprietario dell’area non responsabile dell’abuso è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri, subendo gli effetti immediati e diretti dell’illecito non represso, e può pertanto proporre l’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, va nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il proprietario di alcuni terreni agricoli, dopo aver presentato una denuncia-querela per la realizzazione abusiva di una strada bitumata in assenza di titoli, vedeva il Comune emanare un’ordinanza di rimessione in pristino nei confronti dell’autore dell’abuso. Nonostante il decorso del termine di novanta giorni e la successiva diffida del 24.05.2025, il Comune rimaneva completamente inerte, senza dare esecuzione all’ordine di ripristino e senza adottare i provvedimenti conseguenziali previsti dalla legge.
Il proprietario dell’area, evocato in giudizio il Comune e il controinteressato, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a portare a compimento il procedimento sanzionatorio. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama i due presupposti necessari per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio: la sussistenza di un obbligo di provvedere e la condotta inerte dell’amministrazione. Rileva che l’obbligo di vigilanza edilizia non può arrestarsi all’ingiunzione della sanzione demolitoria, poiché l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 delinea un procedimento che deve essere portato a compimento con l’accertamento dell’ottemperanza e, in caso negativo, con l’adozione degli atti conseguenziali.
Quanto alla legittimazione, la Corte afferma che il proprietario dell’area non responsabile dell’abuso subisce gli effetti immediati e diretti dell’illecito non represso e gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, potendo quindi agire avverso il silenzio. Tale legittimazione è riconosciuta in modo non dissimile a quella del proprietario del fondo vicino, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, il procedimento sanzionatorio si era arrestato all’ordinanza n. 1/2024, senza che il Comune avesse posto in essere ulteriori iniziative. Nessun provvedimento era stato adottato nemmeno in esito alla diffida, decorso il termine generale di trenta giorni. Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e condanna il Comune a perfezionare l’esecuzione dell’ordinanza entro sessanta giorni.
Tuttavia, non risultando accertata la mancata ottemperanza tramite sopralluogo, la Corte esclude la condanna al compimento di specifici atti o all’irrogazione della sanzione pecuniaria, che presuppongono tale verifica istruttoria. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà in sostituzione del Comune su istanza della parte ricorrente. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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